Il Servizio Legale Confindustria Assotravel informa che dal 1° prossimo settembre l’Iva sarà interamente detraibile su alberghi e ristoranti. La manovra finanziaria è intervenuta sulla materia della detraibilità di Iva su somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere rimodulando l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72 e venendo a consentirne la piena detraibilità.
Un intervento necessario di adeguamento della normativa nazionale per renderla rispondente a quella comunitaria dal momento che la la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione

Dal prossimo 1° settembre quindi cade il precedente limite che prevedeva la detraibilità dell’Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande limitatamente all’ipotesi che queste fossero fruite in occasione di convegni o  congressi e diviene interamente detraibile se all’attività di impresa o lavoro autonomo. E’ quindi prevedibile un netto incremento delle richieste di fatturazione a discapito del livello di richiesta per le normali ricevute (scontrino o ricevuta fiscale).

Per compensare la perdita di gettito il diritto alla detrazione Iva è stato coordinato alla riduzione della deducibilità di costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75%.

La modifica dell’articolo 109 del Tuir prevede poi la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, limitazione che non si applica alle spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale mentre all’articolo 54 si riduce la deducibilità al 75% delle spese per i professionisti, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

L’articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (così come è stato previsto dalla Finanziaria 2008) consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi. Le imprese del settore viaggi potranno quindi detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Queste previsioni sono però sottoposte alla concessione della deroga comunitaria che al momento cnon è ancora arrivata.  A causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, però, anche se dovesse arrivare tale deroga non sarebbe possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni.
La circolare è disponibile sul sito www.confindustria.assotravel.it