Al via l’adeguamento delle pensioni al parametro “speranza di vita”, contenuto nel d.l.“Salva Italia”. Viviamo più a lungo e la pensione si fa sempre più lontana. Almeno tre mesi in più di lavoro, per tutti da oggi.  E’ attivo l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni secondo quanto stabilito nel decreto legislativo Salva Italia.

L’aspettativa di vita è  particolare indice che prevede l’aggiornamento continuo dei requisiti per il pensionamento. In caso di crescita della probabilità (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), parallelamente anche l’età di pensionamento si sposta in avanti nel tempo della stessa misura. In caso, invece, di abbassamento della speranza di vita, l’età di pensionamento resta stabile (non c’è analoga diminuzione).

La riforma delle pensioni, ideata dal Ministro Fornero ha previsto, a partire dal 2012, la scomparsa delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, raggruppate sotto due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Per quanto riguarda la nuova pensione anticipata, dopo la riforma Fornero, come spiega Leggi Oggi.it, anche in questo caso è necessario distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Ci sono tre percorsi: una per i “vecchi” lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per i “giovani” (senza contributi versati prima del 31 dicembre 1995).

Solo nel primo caso, quello dei lavoratori che hanno già contributi versati prima della data spartiacque, è all’azione un particolare meccanismo che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni di età, in questo modo: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annua di riduzione sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Nel caso in cui l’età di pensionamento sia una frazione, la riduzione percentuale è commisurata proporzionalmente al numero di mesi lavorati. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dunque, ante 31 dicembre 1995). La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e C.I.G. ordinaria).

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come anticipato, sono disponibili due modi per l’accesso alla pensione anticipata nel 2013: 1) Requisito unico contributivo, pari a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. 2) Doppio requisito (sia per gli uomini che per le donne): 63 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi.