Tra cancellazioni, dirottamenti ed emergenza cenere: le regole per ottenere il riaccredito dei costi sostenuti e completare l’itinerario
La ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna torna a generare forti criticità sul trasporto aereo in Sicilia, con l’aeroporto di Catania costretto a limitare drasticamente la gestione dei flussi, bloccando le merci e i flussi in arrivo e lasciando operativi i soli voli in uscita sotto costante monitoraggio. Questa instabilità si traduce in disagi a catena per migliaia di viaggiatori: voli soppressi, cambi di rotta improvvisi verso Comiso, Palermo o Trapani e notifiche inviate a ridosso degli orari di imbarco.
In questo scenario, occorre fare chiarezza sul quadro normativo di riferimento. Essendo l’attività vulcanica classificata come causa di forza maggiore ed evento straordinario dal Regolamento Europeo 261/2004, le compagnie aeree non sono tenute a versare l’indennizzo monetario (la cosiddetta compensazione pecuniaria). Tuttavia, gli obblighi di tutela e assistenza a carico dei vettori rimangono pienamente in vigore.
Riprotezioni, trasporti alternativi e spese rimborsabili
Se la compagnia aerea non è in grado di garantire una riprotezione tempestiva o propone date di imbarco troppo distanti nel tempo, il passeggero ha la facoltà di rifiutare la proposta e organizzarsi autonomamente.
È possibile acquistare in proprio un nuovo titolo di viaggio (aereo, treno, autobus) o utilizzare vettori su gomma per raggiungere la destinazione finale di Catania.
Per vedersi riconosciuto il riaccredito delle somme anticipate, è vincolante conservare le carte di imbarco originarie, i biglietti acquistati e ogni singola ricevuta fiscale, scontrino o fattura.
Tutte le spese sostenute per completare l’itinerario (inclusi i trasferimenti dagli aeroporti di dirottamento) devono risultare proporzionate ed esenti da eccessi.
Dirottamenti e mancata assistenza
Nell’ipotesi in cui il volo venga deviato verso un altro aeroporto dell’isola, spetta al vettore aereo predisporre i collegamenti per trasferire i passeggeri fino allo scalo catanese. Laddove tale servizio non venga fornito tempestivamente dalla compagnia, il viaggiatore può provvedere con mezzi propri e chiedere il saldo successivo di quanto speso. “I passeggeri che subiranno disservizi a causa dell’eruzione dell’Etna – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – possono fare riferimento al Regolamento 261/2004. Se non vengono riprotetti, hanno diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per raggiungere Catania. È fondamentale conservare ogni ricevuta e ricordare che le spese devono essere ragionevoli”.
In conclusione, pur trattandosi di un’emergenza naturale non imputabile alle aviolinee, la normativa comunitaria continua a garantire la copertura totale dei costi necessari per non lasciare i passeggeri isolati.
