La riforma europea dei trasporti aerei introduce tutele rafforzate per i viaggiatori e sancisce la centralità strategica delle agenzie di viaggi come partner istituzionali

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/2202, varato lo scorso 2 ottobre con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, segna uno spartiacque storico nel comparto dell’aviazione civile. Dopo un’attesa lunga oltre vent’anni, le istituzioni comunitarie hanno ridisegnato il quadro normativo relativo ai diritti dei passeggeri, fissando un punto di equilibrio avanzato tra le esigenze di operatività dei vettori e la salvaguardia dei consumatori. L’impianto normativo riflette in larga misura le sollecitazioni portate avanti da Fiavet-Confcommercio nei tavoli decisionali nazionali ed europei.

La disciplina introduce stringenti standard di trasparenza per l’intera filiera della vendita, estendendo gli obblighi informativi sia alle compagnie aeree che agli intermediari di viaggio. Le agenzie dovranno integrare sui propri canali digitali — siti web e applicazioni mobili — sezioni chiare ed esplicite dedicate ai diritti degli utenti e all’iter da seguire per l’inoltro dei reclami. Per garantire un’assistenza tempestiva, tutti gli operatori del settore saranno tenuti ad adottare procedure flessibili, tracciabili e vincolate a tempistiche certe per l’evasione delle pratiche.

Sul fronte delle garanzie individuali, il testo europeo introduce significative innovazioni a tutela di chi viaggia:

Riprotezione e cambi classe: disciplina dettagliata del rimborso parziale in caso di sistemazione in una classe di livello inferiore o superiore, unitamente all’obbligo di garantire l’imbarco su vettori terzi pur di riproteggere tempestivamente il cliente.

Correzione anagrafica: gratuità della rettifica per eventuali imprecisioni materiali nei dati del biglietto (come gli errori di battitura nei nomi).

Flessibilità dei titoli di viaggio: divieto assoluto per i vettori di negare l’accesso a bordo al passeggero che intenda usufruire del solo tragitto di ritorno all’interno di un tagliando di andata e ritorno.

Libertà di formato: salvaguardia del diritto del passeggero di esibire la carta d’imbarco in modalità cartacea oltre che digitale.

Il regolamento fa inoltre chiarezza sulle sovrapposizioni tra la normativa aerea e la disciplina dei pacchetti turistici, stabilendo la supremazia delle garanzie previste per questi ultimi. Al fine di evitare fenomeni di indebito arricchimento o doppi indennizzi, le somme eventualmente già erogate dai vettori o dagli organizzatori per un disservizio specifico verranno scomputate da ulteriori risarcimenti spettanti al viaggiatore.

“Abbiamo seguito da vicino per anni l’iter di questa importante revisione legislativa – commenta il presidente di Fiavet Confcommercio, Gian Mario Pileri – partecipando alle audizioni parlamentari e veicolando le istanze delle agenzie attraverso i vari canali istituzionali italiani ed europei, in stretto raccordo con il ministero del turismo e la confederazione. Questo costante lavoro di confronto ha permesso di raggiungere risultati fondamentali a tutela del comparto e dei clienti. Questo aggiornamento fornisce indicazioni utili che chiariscono molti dubbi e faciliteranno il lavoro degli agenti nei rapporti con le compagnie aeree e con i viaggiatori. Ora attendiamo che si concretizzi anche la garanzia obbligatoria contro l’insolvenza dei vettori nell’ambito della revisione della normativa di settore, come già auspicato nel testo europeo”.

L’intervento normativo rappresenta dunque una svolta culturale, prima ancora che operativa, riconfigurando le dinamiche tra vettori e reti distributive.

“La nuova normativa, inoltre, invia un messaggio molto forte al nostro comparto – conclude Pileri – riconoscendo un ruolo di centrale importanza all’agenzia intermediaria nella vendita della biglietteria aerea. Si tratta di un’evoluzione che richiede più qualificazione e maggiore responsabilità, imponendo un cambio radicale nel rapporto tra compagnie aeree e agenti di viaggi. Non siamo più meri distributori di biglietti da compensare solo in base ai volumi di vendita, ma partner commerciali che prestano un servizio professionale di prenotazione e assistenza che va riconosciuto e valorizzato con un equo compenso”.