Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza di consulenza giuridica avanzata da Federcongressi. Chiarito anche che la fattura dell’organizzazione dei congressi può essere emessa senza il dettaglio di queste spese.
Il direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate Arturo Betunio, in risposta all’istanza di consulenza giuridica presentata da Federcongressi, ha esplicitamente chiarito che «la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, non derogando agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, non si applica a fattispecie rispetto alle quali l’inerenza di dette spese è indubbia in quanto le stesse rappresentano una componente della prestazione oggetto dell’attività propria d’impresa. Conseguentemente, può affermarsi che gli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione, non subiscono il limite alla deducibilità dei costi relativi a dette prestazioni in quanto le stesse, rappresentando lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell’impresa, possono considerarsi oggetto dell’attività congressuale».
In una successiva risoluzione (47/E/2010) l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la fattura dell’organizzazione dei congressi può essere emessa anche senza il dettaglio dei servizi alberghieri e di ristorazione, nei casi in cui il contratto di appalto preveda un corrispettivo unitario, forfetariamente determinato. In questi casi, l’importo complessivo viene assoggettato a Iva del 20% ed è completamente detraibile per il committente.
La storia
La vicenda era iniziata un anno e mezzo fa con l’entrata in vigore dell’art. 83 del Decreto legge 112/2008, convertito nella legge 103/2008, in materia di trattamento, ai fini dell’Iva e delle imposte sul reddito, delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Il decreto innovava in modo sostanziale la deducibilità di queste prestazioni limitandola al 75% della spesa complessivamente sostenuta, ed estendeva tale limite alla generalità delle imprese e dei liberi professionisti. Si trattava dunque di una normativa fortemente penalizzante per le aziende del settore congressuale e dei viaggi, che vedevano limitata la possibilità di dedurre dai ricavi una parte significativa (-25%) di costi “diretti” e “strettamente inerenti” l’attività esercitata. Federcongressi si oppose con forza a questo stato di cose, chiedendo un emendamento che chiarisse la non applicabilità della norma ai Pco e alle agenzie di organizzazione di eventi.
Dopo mesi di pressioni presso gli opportuni organi istituzionali da parte di tutte le parti sociali coinvolte, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera diramò, ai primi di marzo 2009, una circolare ove si esplicitava, fra l’altro, la non applicabilità di questa norma alle aziende per le quali le spese alberghiere e di ristorazione concorrono direttamente alla produzione dei ricavi, e si faceva esplicito riferimento ai tour operator e alle agenzie di viaggi.
Federcongressi, per bocca dell’allora presidente Adolfo Parodi, espresse soddisfazione per un provvedimento che rendeva giustizia agli operatori del turismo, ma domandò anche che questo chiarimento fosse esteso, in termini egualmente espliciti, agli organizzatori di eventi. Ne seguì una richiesta scritta di consulenza – indicata come lo strumento tecnico adeguato a ottenere questo tipo di risposta – che ha avuto nei giorni scorsi l’esito di cui sopra.
Il commento di Mauro Zaniboni, responsabile Federcongressi per la fiscalità
«La risposta dell’Agenzia delle Entrate è in sintonia con le nostre aspettative, confortate, in questi mesi, dalle interpretazioni di vari esperti. Si tratta di un esito felice non solo per le evidenti conseguenze fiscali, ma anche per un’altra ragione: vediamo infatti riconosciuta alla nostra professione l’inerenza dell’attività alberghiera e di ristorazione – inerenza sino a oggi ritenuta proprietà esclusiva delle agenzie di viaggi. A ben pensarci, è un bel passo avanti anche questo».