imu tasseCome sappiamo tutti dal 2012 è entrato in vigore l’Imu – imposta municipale propria -, scalzando il posto all’Ici. Abbiamo visto più volte le varie tappe per la definizione dei criteri e del pagamento, accenniamo ora alle sanzioni.

L’infrazione più pesante è senza dubbio l’omissione della presentazione dichiarativa, la quale viene proporzionalmente perseguita mediante una sanzione che non scende al di sotto dell’imposta dovuta, dal 100 al 200%. In caso d’inattendibilità della dichiarazione, viceversa, l’ammenda prevista equivale ad almeno la metà del più alto tributo imposto (dal 50 al 100%). Entrambe le condizioni implicano l’imposizione di sanzioni commisurate all’entità delle tasse obbligatorie.

Il contribuente mantiene comunque la possibilità di ridurre il valore della penalità inflitta usufruendo della possibilità di aderire all’accertamento. Il contribuente che non abbia versato l’Imu, in caso di avviso da parte del Servizio Entrate, potrà ridurre le sanzioni ad un terzo dell’ammontare complessivo previsto nel momento in cui effettua il pagamento del dovuto (tributo e sanzioni ridotte) entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro la data di scadenza attesa per presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

Per i cittadini contribuenti che nello specifico non abbiano fatto il pagamento dell’imposta, ovvero abbiano effettuato un versamento tributario insufficiente, è possibile ancora ricorrere, senza eccedenti importi maggiorati, al dispositivo del ‘ravvedimento operoso’. In tal caso la sanzione prevista del 30%, oltre all’imposta non versata e agli interessi, potrà essere ristretta.

Nel qual caso poi l’inesattezza o la trasgressione compiuta dal contribuente riguardi fattori che non implicano aggravi sul totale dell’imposta, trova attuazione la sanzione fissa, presunta da 51 a 258 euro, la quale, di conseguenza, non viene computata in proporzione alla tassa. La previsione dell’ammenda fissa, in particolare, tocca i contribuenti che non soltanto rettificano in maniera infedele o reticente la dichiarazione, ma anche coloro i quali declinano gli opportuni questionari informativi inviati dalle rispettive sedi comunali, come riporta dettagliatamente LeggiOggi.it.

Nel caso opposto in cui il contribuente abbia versato una cifra maggiore rispetto al dovuto, sia per la quota destinata al Comune di residenza sia per la quota destinata allo Stato, una piuttosto recente risoluzione ministeriale (n. 2/DF del 13 dicembre 2012) ha fatto chiarezza, spiegando come e quando il contribuente può far pervenire le rispettive rivendicazioni di rimborso al Comune medesimo.