74 ter agenzie di viaggioSi chiede una revisione del regime speciale  IVA

La Corte di Giustizia europea si è pronunciata il 26 settembre, in merito al ricorso presentato dalla Commissione contro l’Italia ed altri 7 Stati membri dell’Unione (Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca), per la non corretta applicazione della direttiva europea che disciplina il regime speciale Iva per le agenzie di viaggio (74-ter).

La Corte, seguendo le indicazioni presentate il 6 giugno dall’Avvocato Generale, ha respinto il ricorso della Commissione e dato ragione all’Italia ed agli altri 7 Paesi.

Secondo la Corte, il regime speciale Iva (74-ter) va applicato, non solo alle transazioni tra operatore e viaggiatore, ma anche alle vendite tra operatori, quindi tra tour operator ed agenzie rivenditrici.

Il comportamento degli 8 Stati è stato, pertanto, valutato in linea con gli obiettivi della direttiva, finalizzata a semplificare le regole Iva relative alle agenzie, da un lato  garantendo l’attribuzione del gettito Iva dei servizi turistici allo Stato di effettivo consumo, dall’altro assicurando la corretta allocazione del gettito Iva inerente il margine dell’agenzia allo Stato membro in cui questa ha sede.

“Con la decisione della Corte, si chiude una vicenda che si trascinava ormai da diversi anni e tutti gli operatori italiani potranno continuare ad operare nel modo in cui hanno fatto fino ad oggi – commenta Fortunato Giovannoni, Presidente Fiavet –. Ma non tutti i problemi sono risolti e, a maggior ragione dopo questa sentenza, chiediamo che la proposta di revisione del regime speciale Iva, presentata dalla Commissione nel 2002, riprenda il suo percorso presso le istituzioni europee e che si giunga, in tempi brevi, all’adozione di nuovo regime che, pur mantenendo i benefici esistenti del regime speciale in vigore, soprattutto in termini di semplificazione, affronti e risolva le distorsioni della concorrenza e le iniquità presenti nel regime attuale e garantisca un’applicazione più uniforme del regime Iva in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea”.