Il risarcimento dei passeggeri dovrà essere duplice: la responsabilità oggettiva della Società di gestione dell’aeroporto, infatti, si aggiunge ai diritti dei passeggeri che devono essere garantiti dalla Compagnia aerea. Questa la posizione espressa oggi da Confconsumatori sull’incendio all’aeroporto di Fiumicino dello scorso 7 maggio.
Dice l’associazione: “Il diritto al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri a causa dell’incendio di Fiumicino deve essere valutato sotto due profili. Ci troviamo, innanzitutto, di fronte a una di quelle circostanze eccezionali previste dal regolamento comunitario n. 261/2004 che prevedono il diritto del passeggero a richiedere o la riprotezione su altro volo oppure la rinuncia al volo e il rimborso integrale del prezzo del biglietto non utilizzato. Il passeggero ha poi diritto alla adeguata assistenza e gli dovevano essere garantiti pasti e bevande, eventuale pernottamento e possibilità di comunicare al telefono e via e-mail. Qualora tale assistenza non sia stata fornita il passeggero ha diritto ad avere rimborsate le spese non previste sostenute. Qualora la Compagnia non riconosca tutti i diritti sopra elencati violerà il Regolamento e sarà passibile di sanzione da parte dell’Enac, fermo restando il risarcimento al passeggero”. È inoltre dovuta l’informazione che, prosegue Confconsumatori, in questi venti giorni in molti casi non è stata adeguata. “E, visto che i disservizi non sono ancora finiti, proponiamo di fare arrivare le informazioni ai passeggeri tramite i Comandanti a mezzo delle comunicazioni alla partenza del volo”.
Questo quanto dovuto dalle Compagnie aree ai passeggeri. C’è poi una responsabilità della società di gestione dello scalo, prosegue Confconsumatori.