FIAVET – Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo, maggiore organismo di rappresentanza del settore delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators, ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi il comportamento scorretto di alcune compagnie aeree che hanno stabilito il mancato rimborso per biglietti aerei a tariffa speciale annullati del fuel surcharge. Con una nota del 6 Febbraio 2009, infatti in modo arbitrario, British Airways, Delta Airlines e Carpatair hanno definito, senza nessuna giustificazione particolare, nuove condizioni per la rimborsabilità di biglietti aerei a tariffa speciale. Le nuove istruzioni dei tre vettori sopra indicati stabiliscono ora che al passeggero che decida di annullare il biglietto potranno essere rimborsati solo le tasse governative ed aeroportuali e non anche il supplemento di carburante.
“Si tratta – attacca il Presidente Fiavet Nazionale Giuseppe Cassarà – dell’ennesimo comportamento scorretto da parte dei vettori aerei. L’azione congiunta con la quale hanno rivisto la mancata rimborsabilità del fuel surcharge è gravissima. In primo luogo perchè la contemporaneità e la immediatezza dell’azione penalizzano la trasparenza del mercato con grave pregiudizio, ad esempio, dei passeggeri che abbiano acquistato il biglietto in anticipo e non potranno, in caso di cancellazione, ottenere un rimborso che pure era previsto contrattualmente al momento dell’acquisto del titolo di viaggio. In secondo luogo – prosegue Cassarà – perché il fuel surcharche o supplemento carburante continua ad essere una voce di cui continuano a non essere chiare la natura, la finalità e le ragioni stesse per le quali continua, dopo diversi anni dalla sua stessa introduzione, ad essere trattata come voce autonoma di costo a carico dell’utenza”.
“Il contesto attuale di mercato – conclude Cassarà – necessita di regole certe sia per gli operatori che per i clienti. La certezza e la trasparenza delle regole del mercato sono elementi indispensabili affinché i rapporti fra i diversi soggetti che operano nel turismo siano chiari a vantaggio dell’utente finale.”
Condivido pienamente questa protesta di mancato rimborso, soprattutto perche’ non e’ indicata nemmeno nelle regola tariffarie e quindi sono chiare le penali
ma non le tasse non rimborsabili. Arrivano sempre DOPO, le relative adm con le tasse non rimborsabili, anche da parte di Swiss Air/Lufthansa, Iberia, Us Airways, che non rimborsano le tasse parzialmente non utilizzate senza alcuna informazione preventiva.
Grazie per la protesta, speriamo serva a qualcosa.
Saluti e buon lavoro a tutti