bruxelles_palazzo_del_parlamento_europeo_88491Dopo l’annunucio della nuova normativa UE relativa ai pacchetti turistici e all’acquisto on line, esaminiamo alcuni punti per le imprese.  La proposta intende ridurrre la burocrazia e i costi di adeguamento.

Inoltre, mira a creare condizioni paritarie tra i vari operatori; abolendo gli obblighi obsoleti di ristampa degli opuscoli, permettendo così agli operatori turistici e agli agenti di viaggio di risparmiare circa 390 milioni di euro l’anno;

Una nota importante è l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva i viaggi di natura professionale gestiti da agenzie specializzate, il che dovrebbe consentire risparmi fino a 76 milioni di euro l’anno;

introducendo norme europee in materia di informazione, responsabilità e riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di protezione dall’insolvenza, facilitando in tal modo gli scambi transfrontalieri.

Quali sono i diritti riconosciuti dall’attuale normativa europea?

Secondo Bruxelles le norme UE si applicano alle prenotazioni che includono due o più componenti del viaggio, ad esempio volo e albergo, albergo e autonoleggio oppure qualsiasi altra combinazione di servizi di trasporto, alloggio e altri servizi turistici quali le visite turistiche (solitamente venduti ad un prezzo forfettario), purché la prestazione superi le 24 ore o comprenda il pernottamento. Se l’operatore turistico fallisce, il viaggiatore che ha prenotato una vacanza “tutto compreso” nell’UE ha il diritto di ottenere il rimborso degli acconti versati o, qualora si trovi nella destinazione di vacanza, di essere rimpatriato. Chi viaggia con servizi “tutto compreso” ha inoltre il diritto di ricevere informazioni e assistenza di base. Se la vacanza non corrisponde a quanto promesso, ad esempio perché la qualità dell’albergo è inferiore a quella pattuita, il viaggiatore ha sempre il diritto di chiedere il risarcimento a una controparte(l’organizzatore turistico o il venditore, a seconda dello Stato membro).

Quali saranno i diritti riconosciuti dalla futura normativa europea?

“In primo luogo, gli acquirenti di viaggi “personalizzati” potranno contare su prezzi più equi e prevedibili poiché la web turismoCommissione propone un limite del 10% agli aumenti di prezzo e l’obbligo per gli operatori di trasferire sui consumatori qualsiasi riduzione dei costi. In secondo luogo, vogliamo semplificare la vita ai consumatori che dovessero incontrare difficoltà: anziché dover perdere tempo a capire a chi presentare reclamo in caso di problemi con una parte del servizio turistico (ad esempio l’albergo o il volo), in futuro il consumatore potrà presentare il reclamo o la denuncia direttamente al venditore (agente di viaggio) presso il quale ha acquistato la vacanza. In terzo luogo, i consumatori avranno maggiori diritti qualora sorgano imprevisti prima della partenza. Avranno infatti il diritto di porre fine al contratto prima della partenza pagando un indennizzo ragionevole all’organizzatore. Inoltre, sarà possibile risolvere il contratto gratuitamente prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi nel paese di destinazione, che possono pregiudicare la vacanza. Infine, per gli acquirenti di altri servizi di viaggio “personalizzati”, la proposta della Commissione prevede il diritto di farsi rimborsare ed essere rimpatriati, se necessario, nel caso in cui il venditore, il vettore o qualsiasi altro fornitore di servizi pertinente dichiari fallimento.