Poiché abbiamo riscontrato che molti agenti e clienti non sono al corrente sulle nuove normative sul rilascio del passaporto scaduto (che non va rinnovato, ma emesso ex novo), riportiamo integralmente dal sito della Polizia di Stato tutte le indicazioni atte a facilitare la comprensione e come muoversi per ottenere il nuovo documento.
Il Rilascio
N.B. Dal 25 giugno 2014 importanti novità per il contrassegno telematico
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia
In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:
- Minori di anni 12;
- Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l’ iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagine del passaporto per i
minori.
Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .
NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare
La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6
(nell’articolo sono citati anche gli Ispettorati di Frontiera che però non esistono più)
- la Questura
- l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri
Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza
N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poichè deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l’ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.
Copia dell’informativa sarà rilasciata al cittadino.
La documentazione
Alla domanda è necessario allegare:
- un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento)
- 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
- Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50)
N.B. CHI AVESSE GIA’ ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA’ INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.
Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQContestualmente è abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario, (quindi il contributo di € 73,50 è valido fino alla scadenza del documento) nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (€ 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10). - La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. - Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
- Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
- Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.
Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori
Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.