di Antonio Bordoni.
Qualcuno alla Ryanair deve aver pensato che era davvero un peccato che lo spazio delle “cappelliere” ovvero i contenitori posti sulla testa dei passeggeri destinati ai bagagli a mano non potessero essere oggetto di una qualche entrata addizionale. Dopotutto per una compagnia che anni addietro aveva ventilato l’ipotesi di mettere una fee per l’uso della toilet l’idea non era affatto scandalosa. Non la pensavano allo stesso modo varie associazioni dei consumatori e quando il primo novembre dello scorso anno Ryanair ha lanciato la nuova policy sul bagaglio a mano sono fioccati i ricorsi.
L’ennesimo caso di contenzioso fra Ryanair e le associazioni consumatori, che di certo non sarà nemmeno l’ultimo, si è concluso lo scorso febbraio con l’irrogazione di una multa di 3 milioni di euro da parte dell’AGCM. La ragion del contendere questa volta riguardava appunto la pratica tariffaria adottata dalla compagnia aerea sul bagaglio da portare in cabina.
A seguito della denuncia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -come si suol dire- aveva “aperto un fascicolo” ed era stata avviata l’istruttoria che per la verità ha riguardato non solo Ryanair ma anche Wizz Air.
La condotta contestata a Ryanair consisteva “nella presentazione ingannevole ai consumatori della tariffa standard per i servizi di trasporto aereo offerti sul sito internet della compagnia in lingua italiana”, la quale non risultava più inclusiva del bagaglio a mano grande (il ben noto trolley bag che poteva arrivare fino a 55x40x20 cm). Secondo l’autorità garante della concorrenza questo bagaglio era elemento “essenziale e prevedibile” del prezzo finale del servizio di trasporto, tuttavia a seguito della modifica adottata dal vettore sulla sua policy ed entrata in vigore nel novembre dello scorso anno, Ryanair richiedeva ai consumatori il pagamento di un supplemento per il trasporto del trolley di importo variabile fra 6 e 25 euro a seconda della modalità e del momento in cui si acquistava il supplemento. In pratica da quella data ciò che si poteva portare a bordo gratis consisteva solo in una borsetta dalle dimensioni assai contenute (40x25x20).
Si trattava quindi di determinare se la nuova politica adottata dal vettore rientrava nella facoltà di cui le compagnie aeree si avvalgono quando stabiliscono le tariffe da applicare o se, in quel caso specifico, tale limite fosse stato superato.
Il regolamento che tratta la materia (1008/2008 del 24 settembre 2008) all’articolo 22 effettivamente parla di libertà tariffaria e nel presentare le argomentazioni difensive Ryanair lo chiamava in causa:
“In particolare, in base all’art. 22 del Reg. (CE) 1008/2008, i vettori aerei avrebbero il diritto,
da un lato, di modulare autonomamente i servizi da includere nel prezzo base del biglietto purché
questo ricomprenda le tasse, i diritti e i supplementi strettamente necessari al trasporto aereo e,
dall’altro, di decidere autonomamente quali servizi opzionali offrire a pagamento ai passeggeri;
inoltre, ai sensi dell’art. 23 dello stesso regolamento, il prezzo base deve includere
necessariamente fin dall’inizio tutte le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili,
mentre i servizi opzionali devono essere comunicati in modo chiaro all’inizio del processo di
prenotazione e la loro accettazione deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso.” (1)
Da parte sua l’AGCM non contestava la validità dell’articolo 22 ma faceva presente che la libertà tariffaria era trattata sia dall’articolo in questione ma anche dal successivo articolo:
“l’art. 22, comma 1, di detto Regolamento che sancisce il principio della libertà
tariffaria dei vettori aerei deve essere letto unitamente al successivo art. 23, comma 1, nella parte
in cui prevede che “Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree
passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e
prevedibili al momento della pubblicazione”, mentre, “i supplementi di prezzo opzionali [devono
essere] comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di
prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito
consenso dell’interessato («opt-in»)”. (2)
Questa norma, avverte l’AGCM, tende a permettere al cliente di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi offerti dalle diverse linee aeree. Per attuare un confronto efficace dei prezzi, occorre infatti garantire una corretta rappresentazione del prezzo dei biglietti e specificamente che i prezzi siano chiaramente ed integralmente indicati, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso finale.
In tal modo il consumatore sarà informato dei costi effettivi che dovrà sostenere per volare con una linea aerea e sarà in grado di confrontare detto prezzo con il prezzo effettivo dello stesso volo applicato da un’altra linea aerea o offerto da altri agenti o rivenditori di biglietti.
Annota l’AGCM nelle sue valutazioni conclusive:
“la richiesta di un supplemento per il trasporto del bagaglio a mano grande, comportando lo scorporo ex ante dalla tariffa di un onere non eventuale e prevedibile del servizio di trasporto aereo, appare idonea a fornire una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo ponendosi in violazione degli articoli 21, comma 1, lettere b) e d) e 22 del Codice del Consumo, in quanto ingannevole sulle caratteristiche e sul prezzo del servizio di trasporto aereo di passeggeri offerto dal professionista, nonché contraria agli standard di diligenza professionale nel settore di competenza.” (3)
Pertanto (il neretto è nostro):
l’omesso inserimento nel prezzo complessivo della tariffa standard di un servizio
inevitabile… fornisce un’incompleta rappresentazione delle condizioni economiche applicate, confondendo il consumatore rispetto all’esborso finale complessivo da sostenere per il volo prescelto, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Conclusione dell’istruttoria, sanzione pecuniaria applicabile di tre milioni di euro contro la quale, ovviamente il vettore, se lo ritiene opportuno, può presentare ricorso.
Dall’istruttoria emergono due importanti particolari:
- il bagaglio a mano non può far parte di voci ancillary in quanto è “elemento indispensabile” del trasporto passeggeri;
- all’acquirente deve venir data la possibilità di comparare il costo finale del prodotto aereo.
Il primo punto fa chiarezza su fino dove può spingersi l’autonomia del vettore nell’estrapolare voci una volta incluse nella tariffa base e oggi sempre più spesso addebitate “a parte” ed abbiamo appreso che ciò che è indispensabile non può essere oggetto di tariffazione a parte (in tal senso non crediamo possano sussistere dubbi sul fatto che l’uso della toilet da noi ricordato in apertura sia ritenuto indispensabile ndr).
Circa il secondo punto, le cose a nostro parere si fanno più complicate. Il costo finale del prodotto aereo per quanti sforzi si vogliano fare e per quanti regolamenti si vogliano creare rimane assolutamente incomparabile. E lo è prima di tutto perché ogni vettore ha un suo sito web con architettura differente dagli altri, e poi perché come tutti ben sanno una aerolinea può far pagare un determinato servizio che un’altra invece da gratis in quanto lo include nella tariffa base. E sotto quest’ultima tipologia non rientra una sola voce, bensì una pluralità di elementi.
(1) Pagina 31 del Bollettino AGCM n. 8 del 25 febbraio 2019
(2) Pagina 35 del Bollettino AGCM n. 8 del 25 febbraio 2019
(3) Pagina 34 del Bollettino AGCM n. 8 del 25 febbraio 2019
Tratto da www.aviation-industry-news.com
Salvatore Capodaglio