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Torino, 26 febbraio 2020

 

Oggetto: Emergenza COVID 19 e DPCM 25 febbraio 2020.

 

 

Scrivo in qualità di Presidente dell’A.I.A.V., Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio, con sede a Torino, con riferimento ai recenti provvedimenti assunti dal Governo, in relazione all’emergenza COVID-19 e, in particolare, al DPCM emanato ieri, 25 febbraio 2020.

 

Mi riferisco, in particolare, alla decisione – di cui all’art. 1, lettera b) del citato decreto – di sospendere i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e

le uscite didattiche, già programmate dalle istituzioni scolastiche e fino al 15 marzo 2020 (in attuazione di quanto già indicato dal Decreto Legge 6/2020).

 

 

 

Nell’adottare tale provvedimento, è stato stabilito dal Governo che “quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”.

 

Ora. Premesso che non è certo mia intenzione esprimere alcun giudizio circa la decisione di sospendere i viaggi di istruzione – decisione che appare quanto mai motivata da esigenze di carattere sanitario sulle quali, si ripete, non si discute – ciò su cui intendo soffermarmi è il fatto di aver legato giuridicamente e fattualmente il recesso dal contratto di viaggio a quello di cui all’art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011.

 

La predetta norma, dettata nel Codice del turismo in materia di vendita di pacchetti turistici, prevede che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

 

Il Considerando n. 31 della Direttiva Europea 2302/2015 (recepita dal 1° luglio 2018 nel novellato Codice del Turismo) indica quali circostanze inevitabili e straordinarie: “conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico”.

 

Il focolaio di una grave malattia (quale, allo stato, pare debba essere considerata il Covid-19) può quindi rientrare, dalla lettura combinata delle norme citate, tra quelle “circostanze inevitabili e straordinarie” che consentirebbero al viaggiatore di recedere senza penali dal contratto di pacchetto turistico.

 

Non bisogna, però, a mio avviso, tralasciare che le circostanze di cui parla la norma, si devono verificare “nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze”.

 

Riteniamo quindi che sospendere i viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale, sia una misura che (eccessiva o no, ma non discutiamo di questo) non possa comportare come conseguenza l’applicazione dell’art. 41 del Codice del Turismo (annullamento del pacchetto senza penali, cioè con obbligo di rimborso da parte delle agenzie/t.o. delle somme già versate per l’acquisto del viaggio).

 

Delle due, quindi, l’una:

1)   o si decide di sospendere i viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale, ma senza obbligo di rimborso da parte delle agenzie, che non hanno più materialmente nella loro

disponibilità le somme versate dagli studenti per il viaggio, avendole impiegate per pagare i fornitori (e talvolta avendole anche anticipate per loro conto);

2) oppure si decide di sospendere solo i viaggi di istruzione da e per le zone definite “focolaio”, circoscrivendo così di molto l’ambito territoriale del provvedimento.

 

È evidente che in una situazione come quella che ci troviamo ad affrontare, è necessario tutelare gli studenti e le loro famiglie da non desiderate perdite economiche (che nessuno auspica), ma altresì è necessario tutelare le agenzie di viaggio da tracolli finanziari, che provvedimenti come questo certamente produrranno per molte realtà (alcune delle quali hanno come proprio business core solo i viaggi di istruzione e gli scambi internazionali tra studenti).

 

Riteniamo quindi che, in un’ottica di tutela di tutti gli attori coinvolti, sia necessario prevedere, sia nella prima che nella seconda delle due ipotesi avanzate sopra, che il costo dell’annullamento dei viaggi non possa e non debba essere sopportato dalle famiglie, ma neppure dalle agenzie di viaggio, che non lo potrebbero economicamente sopportare.

 

È necessario stabilire adesso che le famiglie saranno rimborsate solo se e quando le agenzie di viaggio avranno recuperato le somme dei viaggi, da parte dei propri fornitori (alberghi, vettori aerei, musei, guide, ecc.), cosa che appare quanto mai difficile, soprattutto quando si tratti di viaggi all’estero (migliaia le gite scolastiche programmate a Parigi, Berlino, Barcellona, per citarne alcune).

 

Se l’agenzia di viaggi non avrà recuperato il denaro dai propri fornitori per i servizi annullati, non potrà essere costretta a rimborsare comunque gli studenti, pena, si ripete, il fallimento di centinaia di agenzie.

 

In questo caso dovranno necessariamente essere previste forme di intervento pubblico, di aiuto per le agenzie e rimborso per le famiglie. Un decreto ad hoc, per sostenere le agenzie di viaggi, già provate dal difficile momento economico.

 

Siamo a disposizione per un confronto ed attendiamo vostra cortese e, se possibile, sollecita risposta.

 

Il Presidente

Fulvio Avataneo