Il Ministero del lavoro, con circolare n. 4 del 18/1/2013, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di lavoro accessorio, molto frequente nel settore turismo.
La “riforma Fornero” ha recentemente modificato le procedure, ponendo l’accento sul limite di 5.000 euro netti nel corso di un anno solare. Tale soglia, annualmente rivalutata, si riferisce al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, indipendentemente dal numero dei committenti. Il compenso massimo per prestazioni accessorie richieste da un imprenditore o professionista non può essere tuttavia superiore a 2.000 euro netti, anch’essi rivalutati annualmente.
Chiarimenti anche sulla quantificazione del compenso del lavoratore, ora parametrato alla durata della prestazione. I buoni sono “numerati progressivamente e datati”, il che consente di verificare se gli stessi sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato.
Il Ministero informa inoltre che “il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto
Quanto alle sanzioni, la circolare chiarisce che il superamento dei limiti quantitativi o l’utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto) non può che determinare una “trasformazione” in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, come spiega la fonte Anesv. Riguardo ai buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 e utilizzabili entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina, gli stessi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti economici e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.