Novità da Bruxelles per i pacchetti tutto compreso, elaborate per rispondere alla trasformazione del mercato turistico
Si aggiorna la normativa sul tutto compreso, che era rimasta al periodo degli anni 90, anche prima del fenomeno del booking online. Tetto del 10% agli aumenti, estensione del diritto di annullamento: basterà che l’ambasciata sconsigli un determinato Paese.
Queste le novità principali: arriva al Limite del 10 % ai supplementi di prezzo ai pacchetti vacanze e numero unico in caso di problemi. Rafforzamento dei diritti di annullamento e di trasferimento della vacanza ad altra persona. Ampio spazio ai diritti di ricorso dei clienti, fino alla possibilità di chiedere i danni morali per “vacanza rovinata”. Alleggerimento per le aziende turistiche che vedono semplificazioni normative assieme ad un taglio dei costi, con l’eliminazione di obblighi ritenuti “vecchi “come la ristampa degli opuscoli.
Tutti questi punti sono stati presentati dalla Comunità Europea in occasione di questa stagione estiva. Si punta a mettere queste regole al passo coi tempi, decisamente cambiati rispetto alla formulazione originaria. Il quadro attuale sui viaggi “tutto compreso” risale infatti al 1990 e ora l’Ue ravvisa la necessità di “rispondere a una radicale trasformazione del mercato del turismo”. La riforma è stata presentata dopo una consultazione pubblica avviata nel 2009 seguita da seminari e conferenze, e diventerà operativa se, come pare abbastanza scontato, sarà approvata dal consiglio dei governi europei e dall’europarlamento.
I cittadini hanno un ruolo sempre più attivo nell’adattare le vacanze alle proprie esigenze specifiche, e invece di scegliere da un catalogo un pacchetto già pronto sfruttano internet per combinare vari servizi. L’obiettivo della norma UE è far sì che 120 milioni di consumatori in più, rispetto ad ora, in altre parole tutti quelli che acquistano servizi turistici personalizzati, per lo più in rete, siano tutelati.
Inoltre, si potrà risolvere il contratto gratuitamente prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi simili nel paese di destinazione che possono pregiudicare la vacanza (ad esempio se le ambasciate sconsigliano di recarsi in quel paese).
Infine la norma decreta che l’organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto. Attualmente invece, a causa di divergenze tra le norme nazionali su chi sia la parte responsabile (l’organizzatore, il venditore o entrambi), l’organizzatore e il venditore si rinviano a vicenda il consumatore, non riconoscendo la propria responsabilità.
Ma il vettore aereo quando è resposnsabile? o è sempre l’organizzatore che se ne assume la responsabilità?
Grazie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1990:158:0059:0064:IT:PDF
Gentile Giorgio, può controllare tutti i dettagli su questo link che riguarda la direttiva
Inoltre, martedì prossimo pubblicheremo le novità della direttiva che riguardano le imprese turistiche.