Si sa già da tempo che si cerca di offrire servizi a prezzi sempre più bassi e il trasporto del bagaglio è una componente di questi servizi. Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciandosi sulla normativa spagnola: imponendo ai vettori aerei l’obbligo di trasportare i bagagli registrati del passeggero senza supplemento di prezzo, questa è contraria al diritto dell’Unione europea.
Il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati, spiega la Corte, non è un elemento inevitabile del prezzo del trasporto aereo ma può rappresentare un supplemento opzionale. Il caso scaturisce dal fatto che la normativa spagnola vieta ai vettori aerei di assoggettare la registrazione dei bagagli dei passeggeri al pagamento di un supplemento di prezzo opzionale. Un caso del 2010 riguardava Vueling.
Nell’odierna sentenza, la Corte ha risposto che “il diritto dell’Unione non ammette una normativa che, come quella spagnola, obbliga i vettori aerei, in qualunque circostanza, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i suoi bagagli registrati per il prezzo del biglietto aereo e senza supplemento di prezzo”. Per la Corte, “il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati dei passeggeri aerei non configura un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo del servizio di trasporto aereo, ma può costituire, ai sensi del diritto dell’Unione, un supplemento di prezzo opzionale, relativo ad un servizio complementare”.
La Corte, come riporta HelpConsumatori, “il servizio di trasporto dei bagagli registrati non può essere considerato obbligatorio o indispensabile per il trasporto dei passeggeri”. Diverso il caso del bagaglio a mano, che in linea di principio – sostiene la Corte – rappresenta un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri: il trasporto dei bagagli a mano non può essere sottoposto al pagamento di un supplemento di prezzo, a condizione che essi rispondano a requisiti di peso e dimensioni ragionevoli.
Nel caso dei bagagli registrati, invece, la gestione e la custodia possono avere costi addizionali a carico del vettore aereo, il che non si verifica nel caso del trasporto dei bagagli a mano, senza contare che la responsabilità della compagnia area per danni ai bagagli è maggiore quando essi sono registrati rispetto a quando non lo sono. La Corte sottolinea dunque che “la normativa spagnola manifestamente non consente ai vettori aerei di addebitare un supplemento per il trasporto dei bagagli registrati e, pertanto, di fissare liberamente un prezzo per il trasporto dei passeggeri”; che il diritto dell’Unione ammette che gli Stati membri disciplinino taluni aspetti relativi al contratto di trasporto aereo, in particolare al fine di tutelare i consumatori contro pratiche abusive, ma che tale normativa “non può rimettere in discussione le disposizioni tariffarie stabilite a livello dell’Unione”. Spetta comunque alle autorità nazionali, conclude la Corte, verificare, se del caso, se la Vueling rispetti gli obblighi di informazione e trasparenza cui è tenuta per quanto riguarda i supplementi di prezzo.