Il vettore aereo deve indennizzare i passeggeri anche se il volo è stato annullato per problemi tecnici imprevisti: problemi tecnici e guasti non rappresentano di per sé eventi eccezionali che possono far evitare la compensazione. Il vettore può invece essere sollevato dall’obbligo di indennizzo per problemi che risultino da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo dei voli oppure da atti di terrorismo o di sabotaggio. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, come riporta Helpconsumatori.
Il diritto dell’Unione europea prevede che il vettore aereo, in caso di annullamento di un volo, sia tenuto a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione in denaro (da 250 a 600 euro); questa invece non è dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso.