Il golf e in particolare  il turismo sportivo legato al golf, rappresentano un’opportunità per portare un numero cospicuo di nuovi turisti nel nostro Paese e riattivare un circuito virtuoso in grado di incentivare il giro d’affari.

L’OBIETTIVO DEL DDL

L’obiettivo del disegno di legge che introduce “Misure per incentivare il turismo sportivo tramite la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici” è quello di costruire nel nostro Paese – come hanno fatto ad esempio Spagna, Portogallo, Tunisia e Marocco – un segmento forte dell’offerta turistica legata al golf per far sì che l’Italia possa vincere la concorrenza internazionale diventata fortissima nel bacino del Mediterraneo e non rimanere esclusa da un mercato che muove miliardi di euro. A fronte della consapevolezza che il turismo estero sia una delle risorse potenzialmente più importanti per lo sviluppo economico del Paese, si avverte la necessità di individuare settori specifici di business che diano continuità, anche nei periodi di bassa stagione, alle attività turistiche ricettive, ai servizi e alla vendita del «prodotto Italia» in genere.

Il golf in Italia non ha ancora raggiunto un adeguato livello di sviluppo, comparabile a quello di altri Paesi a noi vicini per storia e attitudini culturali. Tale situazione è dovuta, tra l’altro, alla mancanza di una seria politica volta a incentivare e diffondere la pratica del gioco del golf e allo sviluppo di questo business, legata alla scarsa consapevolezza delle opportunità che il golf offre allo sviluppo economico del nostro Paese. La carenza di fondo è tuttavia individuabile nella mancanza di una politica volta a delineare in maniera precisa le procedure e i contesti in cui costruire nuovi campi da gioco, nonché, a determinate condizioni, a creare adeguati incentivi affinché l’imprenditoria privata sia motivata a investire in questa importante attività del turismo sportivo.

Si rende pertanto necessario creare sul territorio impianti golfistici dotati di percorsi a 18 buche e di includere, nel pacchetto dei servizi turistici offerti, anche altri prodotti e strutture ricettive turistiche, largamente disponibili nelle località estere concorrenti.

È infatti ormai evidente che la presenza di un campo da golf funge da traino e supporto per la promozione turistica di un’area e l’indotto economico ed i benefici per il mercato del lavoro che ne possono derivare  sono di dimensioni notevoli. L’obiettivo di questo disegno di legge è proprio quello di inserire la costruzione di un campo da golf in un progetto più ampio, legato ad investimenti immobiliari di tipo ricettivo e ad iniziative turistiche organizzate per l’offerta di una molteplicità di servizi ricreativi collegati al golf.

L’intervento normativo consentirà di rendere omogenea l’offerta dei servizi legati all’attività golfistica su tutto il territorio nazionale e di sostenere un piano di sviluppo turistico socialmente sostenibile ed ecocompatibile, in grado di competere a livello internazionale sul fronte dell’offerta di pacchetti turistici connessi a tale attività.

  Con questo nuovo approccio e sfruttando questa risorsa fin troppo trascurata nel nostro paese,  si potranno trarre benefici economici anche in tutto il territorio in cui l’impianto sportivo si inserisce.  Occorre, inoltre, ricordare che il gioco del golf rappresenta una occasione straordinaria per la riconversione di aree industrialmente dismesse, nonché per aree agricole, anch’esse in situazioni di abbandono o di scarso utilizzo

IL PANORAMA ATTUALE

Il panorama attuale conta 64 milioni di golfisti attivi nel mondo e 94 federazioni: il 59% dei golfisti vivono in America, il 22% in Asia, il 16% in Europa, Il 3%in Australia e l’1% in Africa. Il turismo legato al golf cresce senza battute d’arresto a livello internazionale (+8%l’anno). Ogni anno si muovono nel mondo 25 milioni di turisti per giocare a golf e, in particolare in Europa, l’incremento del numero dei giocatori negli ultimi 15 anni mostra una crescita del +108% mentre un +75% riguarda l’aumento del numero di campi.   

In Italia sono oltre 180 i circoli con campi regolamentari dalle 9 alle 36 buche, 43 gli impianti promozionali che offrono campi dalle 3 alle 9 buche e 59 i campi pratica. La gran parte di questi circoli è aperta durante tutta la stagione turistica, il che mostra come il golf rappresenti una risorsa importante per la destagionalizzazione. La maggior parte dei campi da golf è collocata nel Nord, con la Lombardia al primo posto, seguita dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dal Lazio.

Dalla <geografia> dei campi risulta  evidente come lo sviluppo del golf in Italia sia più legato ad una logica sportiva (impianti e circoli vicini ai centri più popolati) e meno a quella turistica.

Inoltre, le analisi dell’Osservatorio Nazionale sul turismo mostrano che, nonostante l’Italia non si possa ancora considerare una meta del turismo golfistico, abbia comunque tutte le carte in regola per diventarlo. A riprova del fatto che tale attività rappresenta un’attrattiva sempre crescente, vi è un dato importante: la commercializzazione più ampia tra i Tour Operators europei e statunitensi di destinazioni italiane che presentino un’offerta consistente legata al golf .

BENEFICI PER L’ECONOMIA

Sono, inoltre, considerevoli  gli effetti diretti e indotti sul tessuto economico regionale e locale del turismo golfistico. Secondo i dati forniti dal nostro Osservatorio Nazionale per il Turismo,  si rileva che il turista golfista spende cifre consistenti nel corso delle proprie vacanze  e l’età  media del golfista è compresa tra i 45 ed i 65 anni. Un turista quindi di età matura, con adeguate possibilità economiche.

In Italia, il turista che sceglie il golf spende in media circa 90 euro al giorno (escluse le spese per l’alloggio e per il viaggio), contro i 53,83 euro della spesa media quotidiana dei turisti nel nostro Paese. Si segnala inoltre l’alto interesse del turista del golf nel realizzare altro tipo di attività durante la sua permanenza, in particolar modo di sfruttare l’offerta gastronomica, effettuare escursioni e shopping

Il giro d’affari in Europa del golf si attesta attorno ai  50miliardi di euro. In Italia si aggira intorno ai 350 milioni per gli introiti diretti, quelli cioè relativi unicamente alle attività del circolo golfistico.  In Paesi come la Spagna e il Portogallo i ricavi legati all’indotto (sviluppo immobiliare, alberghi, vacanze) sono 4/5 volte superiori a quelli diretti.

In Francia, il giro d’affari è di un miliardo e mezzo di euro e il turismo golfistico francese genera, da solo,  un volume d’affari quasi 4 volte superiore a quello italiano, penalizzato dalla scarsità di campi e di strutture turistiche connesse.

Se si vuole analizzare il fenomeno in riferimento alla Spagna basti pensare che, con più di 120 campi da golf in Andalusia, il nostro storico competitor  ha determinato lo sviluppo della  più depressa regione del paese. Per gli stranieri che si recano a giocare in Spagna (principalmente britannici, tedeschi e scandinavi), la c.d. “alta stagione” è composta dai mesi di marzo, aprile ed ottobre  e  il turista “golfista” spende quasi quattro volte più del turista “medio”.

 Ogni anno circa 500.000 golfisti stranieri usufruiscono delle locali strutture alberghiere e l’industria del golf in Spagna genera attualmente 3 miliardi di euro, cifra che ha una ricaduta più che positiva sull’occupazione, realizzando opportunità di lavoro per circa 200.000 persone.  

Quest’ultimo aspetto lascia intendere con una certa chiarezza l’alto potenziale che il golf rappresenta anche in relazione alle opportunità per il mercato del lavoro. Infatti, se si considera che in ognuno degli impianti di golf italiani vengono impiegate mediamente 33 persone  e che in generale, in Europa, Medio Oriente e Africa, per ogni lavoratore  diretto ce ne sono altri 2 indiretti che vivono grazie all’indotto, si stima che ogni nuovo campo da golf creerebbe in media 100 posti di lavoro. Senza contare i posti di lavoro generati per realizzare i campi da golf e le strutture ricettive annesse

IL TESTO

Nel ddl proposto dal Ministero del Turismo, che  interviene in un settore sprovvisto di apposita regolamentazione, è delineato per la prima volta un piano nazionale di sviluppo del turismo legato al golf, accompagnato da una ricognizione della situazione ricettiva (attuale e potenziale). Il tutto nel pieno rispetto dell’ordinamento costituzionale, che assegna allo Stato la competenza sui principi fondamentali del governo del territorio e in materia turistica impone l’intesa con le Regioni, e nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Secondo il ddl, le Regioni promuovono l’individuazione di procedure acceleratorie e di semplificazione amministrativa per consentire ai privati – che realizzino impianti golfistici  rispettosi delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica – la possibilità di edificare anche strutture di ricezione turistica. I privati non potranno vendere tali strutture nei cinque anni successivi all’apertura del campo da golf. Poiché circa il 60 per cento del territorio italiano è soggetto a qualche vincolo di edificabilità, lo Stato – ma solo per il campo da golf – concede alcune semplificazioni delle procedure amministrative per gli interventi sulle aree di tutela indiretta (previo parere favorevole della competente soprintendenza), le aree naturali protette (previo nulla osta dell’ente parco nazionale e dell’ente gestore delle aree marine protette) e le aree ricomprese nei piani di bacino idrografico (previo parere favorevole dell’Autorità di bacino) nonchè l’applicazione della già vigente – per altri  interventi di minor impatto – procedura semplificata laddove sia necessaria una autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento non comporta alcun onere per le casse dello stato, mentre, a regime, potrà produrre nuove entrate fiscali.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Infine, occorre sottolineare che nel mondo del golf c’è una grande attenzione al tema dell’ambiente: a dimostrazione di questo interesse vi sono le numerose ricerche che gli <addetti ai lavori> hanno svolto in questi ultimi anni per rendere sempre più compatibile la creazione di campi da golf con il paesaggio circostante. L’intenzione dichiarata e perseguita è quella di non determinare alterazioni significative nel contesto in cui dovesse realizzarsi  il nuovo inserimento della struttura golfistica, quindi nel totale rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità della zona. Ogni anno infatti, per gli impianti che hanno effettuato significativi miglioramenti sotto il profilo ambientale, può essere richiesto alla Federazione Italiana Golf il riconoscimento <Impegnati nel verde>. Si tratta di misure per limitare l’utilizzo nell’acqua a fini irrigui, per conservare le specie minacciate e i relativi habitat, per favorire l’integrazione nel contesto paesaggistico dei vari elementi che costituiscono il campo da golf, per realizzare il risparmio energetico e per ridurre la produzione di rifiuti e agevolarne il riciclaggio.

ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

L’articolo 1, rubricato “Principi generali e obiettivi” , delimita il campo d’applicazione del disegno di legge, rappresentato dalla promozione dello sviluppo e della diffusione del gioco del golf e dalla realizzazione di impianti sportivi ad hoc, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il secondo comma, nell’ottica di favorire la consultazione, nonché il rispetto delle competenze, prevede quindi il concerto tra il Ministro del Turismo, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, nonché l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine dell’approvazione del piano di promozione del turismo sportivo, con particolare riferimento alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf.

Il terzo comma, infine, al fine della predisposizione del piano di cui al comma 2, attribuisce alle Regioni, una volta sentiti gli enti locali, il compito di individuare i siti più idonei alla costruzione aree di sedime degli impianti golfistici; a tal fine accertano altresì la relativa capacità ricettiva attuale e potenziale.

L’articolo 2, dispone in materia di “Requisiti degli impianti”, prevedendo al primo comma che gli stessi, se destinati alla pratica del golf, devono essere realizzati in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale culturale e paesaggistica, di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche, nonché delle norme tecniche di costruzione stabilite dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Golf e dalla International Golf Federation (IGF). Inoltre, nella realizzazione degli impianti deve essere garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.

Il secondo comma stabilisce poi che tale impianto dovrà essere realizzato nel rispetto delle esigenza connesse all’accessibilità e fruibilità dei diversi spazi, tenendo conto del tipo di destinazione e degli utenti finali previsti, nonché adeguatamente inserito nel contesto ambientale giusto ed integrato con servizi e infrastrutture già presenti in loco.
L’articolo 3, intitolato “Incentivazione alla realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate all’impianto golfistico” prevede, al primo comma, la possibilità per le Regioni di promuovere l’individuazione di procedure accelleratorie e di semplificazione amministrativa per favorire soggetti provati nella realizzazione degli impianti golfistici rispondete ai requisiti previsti dall’articolo 2 del disegno di legge, nell’opera di edificazione di strutture turistico-ricettive che dovrà però essere successiva alla costruzione del campo da gioco.

Il secondo comma, invece, dispone il divieto per i soggetti privati di costruire strutture di ricezione turistica collegate all’impianto golfistico, di vendere totalmente o parzialmente le predette strutture per un periodo di cinque anni successivi alla messa in esercizio del campo da golf, fatto salvo il caso in cui l’acquirente compartecipi finanziariamente alla gestione e al corretto funzionamento dell’impianto golfistico.

L’articolo 4, infine,  che regola la “Realizzazione di impianti golfistici”,  al primo comma prevede una serie di deroghe finalizzate ad agevolare la costruzione degli impianti destinati alla pratica golfistica, nell’ambito del programma di promozione unitaria del turismo sportivo. In particolare:

la lettera a) prevede che gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, potranno essere realizzati nell’ambito delle aree sottoposte alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art. 45 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole della competente soprintendenza. La lettera b) prevede poi che gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, potranno essere realizzati nell’ambito delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, previo parere favorevole del competente ente parco. La lettera c) dispone altresì che per la realizzazione degli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, in caso di necessaria adozione dell’autorizzazione paesaggistica si applica la procedura semplificata di cui all’articolo 146, comma 9, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La lettera d), infine, dispone che gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, potranno essere realizzati nell’ambito delle aree ricomprese nei piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere favorevole della competente Autorità di bacino.

Ai sensi del secondo comma, l’applicazione delle deroghe alla normativa statale di cui al comma 1 dovrà essere subordinata alla realizzazione di impianti golfistici con un percorso minimo di diciotto buche rispondenti a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici.