Debutta il nuovo contratto di apprendistato. In questi giorni Regioni e parti sociali stanno adeguando regolamenti e CCNL al nuovo Testo Unico in vigore dal 26 aprile, contenuto nel decreto legislativo 167/2011, che ridefinisce la disciplina precedente in soli sette articoli e rende la materia semplificata ed omogenea su tutto il territorio nazionale.

Ora l’apprendistato è definito come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani”. Già questa è una grande novità-spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, azienda outsourcing dei servizi per amministrare e gestire le risorse umane: «È stata superata la vecchia e limitativa concezione dell’apprendistato come contratto ‘a causa mista’, cioè comprendente la prestazione di lavoro e la formazione professionale. Adesso l’accento è sulla finalità che il contratto persegue: sostenere l’occupazione giovanile”.

Con il nuovo apprendistato il datore di lavoro è richiamato non solo a corrispondere una retribuzione, ma anche ad assicurare all’apprendista l’insegnamento utile affinché lo stesso acquisisca una qualifica professionale. “È questa la chiave – continua Gilli – che farà sì che alla fine del percorso una persona sia inserita quale parte integrante del mondo del lavoro”.

La disciplina del contratto è demandata dal Testo Unico alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti delle Regioni con due conseguenze: si supera la frammentazione che finora si è avuta ed il contratto di apprendistato sarà calibrato sulle particolarità di ciascun settore produttivo.

“In questi giorni stiamo assistendo ad una corsa per l’adeguamento dei contratti collettivi – spiega Stefano Fabiano, responsabile Centro Studi e Formazione di Inaz – Diversi comparti come artigianato, alimentari, turismo, commercio e studi professionali hanno già concluso l’iter, altri seguiranno a breve. Lo stesso stanno facendo le Regioni: Lazio, Basilicata, Lombardia e Veneto hanno già approvato i regolamenti”.

Altro nodo cruciale è l’impatto che il nuovo apprendistato avrà sul costo del lavoro. Confermate le agevolazioni contributive già esistenti, così come l’esenzione totale ai fini dell’Irap, ma non solo. “Il datore di lavoro – prosegue Fabiano – è soggetto ad un contributo complessivo del 10% a suo carico che comprende sia la contribuzione Inps sia la contribuzione Inail.

Inoltre, la legge di stabilità 2012 prevede che i titolari di aziende fino a nove addetti fruiscano di una riduzione contributiva totale in caso di assunzione di apprendisti dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. La durata di quest’agevolazione è triennale”.