LETTERA APERTA DELL’AVV.CARMINE CRISCIONE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO

Caro Agente di Viaggio, ti scrivo così mi distraggo un po’…

 «Siamo tutti in regime di distanziamento sociale e di restringimento di libertà costituzionali. La prima fra queste a essere compressa, per tutelare il superiore diritto alla salute, è la cd. libertà di movimento (art. 16 della Costituzione: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza).

La forte limitazione della libertà di circolazione ha determinato il naturale crollo economico di molti settori produttivi, e in particolare di quello del Turismo. Se T.O e Vettori sono in crisi preoccupante, figuriamoci quali possano essere le condizioni attuali degli Agenti di Viaggio.

L’Agente vende viaggi o vacanze stando possibilmente in contatto con il pubblico. Oggi i viaggi e le vacanze non si vendono (non solo perché, per il momento, non si possono vendere), le persone non possono circolare e non possono, pertanto, neppure recarsi nelle sedi delle Agenzie di Viaggio e, a partire dal 23 marzo tali sedi devono restare anche chiuse.

Il sacrificio è collettivo ma, anche in questi casi, c’è chi si sacrifica di più e chi un poco di meno. Gli Agenti di Viaggio con le restrizioni attuali sono senz’altro fra le categorie più colpite dalla pandemia, anche economica, del Covid-19.

Dopo l’azzeramento delle vendite di servizi turistici e la sua onda purtroppo lunga, il Governo è venuto in soccorso introducendo lo strumento del voucher che, innanzi a un contratto scioltosi per impossibilità sopravvenuta, ha offerto agli operatori del settore la possibilità di non restituire il prezzo, ma una sorta di “buono” a utilizzare lo stesso importo corrisposto per la durata di un anno dalla sua emissione.

In pratica, il Consumatore – che nella terminologia giuridica post Direttiva UE “Pacchetti” 2015/2302 oggi viene definito “Viaggiatore” – il quale aveva già scelto di investire una somma per una vacanza che, per circostanze inevitabili e straordinarie, non si poteva più fare, ha trovato una tutela a opera del Legislatore che gli ha riconosciuto un credito per il medesimo prezzo da utilizzare in un lasso di tempo considerevole.

La scelta del Viaggiatore di fare una vacanza era già stata fatta e, pertanto, con il voucher non fa altro che confermarla e diluirne l’uso in anno di tempo.

Alcune associazioni dei consumatori subito dopo l’entrata in vigore di una norma della Repubblica Italiana (e non una policy di un T.O. o una prassi commerciale) hanno immediatamente demonizzato lo strumento del voucher imbastendo una confusa gogna mediatica (gettando nello stesso calderone pacchetti, servizi turistici singoli, gite scolastiche e incentive per business travel, ognuno dei quali regolati da discipline diverse) su una categoria che, in questo momento, forse, è ancora più fragile del Consumatore stesso, considerato contraente debole per antonomasia.

Voucher illegittimo. Voucher incostituzionale. Appropriazione indebita. Coinvolgimento dell’AGCM per un presunto illecito concorrenziale. Un bombardamento su siti web e su youtube. Si scrive contro l’intero settore turistico e in particolare contro gli Agenti di Viaggio non tanto “dallianamente” per “distrarsi un po’ “, ma per attirare attenzioni e sbandierare tutele di soggetti – i Consumatori – ai quali la tutela con la recente riforma normativa del 2018 non è stata affatto negata. Si scrive tanto, e non sempre su corretti presupposti giuridici, senza pensare che “l’inchiostro si asciuga rapidamente, le lacrime no”.

Non è questa la sede per imbastire un confronto troppo giuridico e replicare alle infondate contestazioni mosse, ma è il caso di prendere atto che si “sta sparando sulla croce rossa”.

Quello del Turismo è un settore che produce più del 13% del PIL e che dà lavoro diretto o indotto a centinaia di migliaia di persone (si stima il 6% dell’occupazione totale nazionale) e il voucher è lo strumento che gli potrebbe garantire (forse) la sopravvivenza prima che lo tsunami Covid-19 esaurisca la sua spietata parte distruttiva.

Del resto, l’art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 per i biglietti relativi ad ogni tipo di trasporto (comma 3) e per i pacchetti (comma 5) e il successivo art. 88 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 anche per i contratti di soggiorno hanno istituzionalizzato il voucher, precisando che (cfr. art. 28 comma 5) l’Organizzatore “può” emetterlo. In questo modo è stato riconosciuto un diritto “particolare” all’Organizzatore che può esercitarlo anche attraverso il mandato conferito all’Agente di Viaggio che, a sua volta, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del Codice del Turismo, ha il mandato dal proprio Cliente ad acquistare i servizi turistici. Non ci possono essere dubbi sull’interpretazione – anche sistematica – di questa norma atteso che il soggetto titolare del diritto di scegliere fra varie opzioni, fra le quali anche il voucher, è l’Organizzatore (“[…] l’organizzatore può offrire al viaggiatore” recita la norma e non il “Viaggiatore può scegliere…”)

Al di fuori del problema giuridico che, a questo punto, dovrà essere necessariamente approfondito e giudicato nelle sedi competenti, in questo momento difficile si possono solo ricordare delle parole tratte dal Talmud (che in lingua ebraica vuol dire “Insegnamento”): “Costruisci la tua casa con i sassi che ti hanno gettato contro” e dedicarle agli Agenti di Viaggio, massacrati non solo dagli effetti del Covid-19, ma anche da chi brandisce la spada di tutele alquanto discutibili ».

 

 

Avv. Carmine Criscione

Cultore della Materia di “Responsabilità Civile d’Impresa”

presso Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

autore del manuale di Diritto del Turismo  (Edizione Torino, 2019)