di Antonio Bordoni

 

Con Comunicato Stampa 78/23 datato 11 maggio 2023 la Corte di giustizia della UE (ECJ) ha dichiarato che l’improvvisa morte del secondo pilota non costituisce una “circostanza straordinaria” che giustifica l’esenzione dl pagamento dell’indennizzo ai passeggeri che hanno subito ritardi. La Corte ha paragonato tale evento a qualsiasi malattia inattesa che possa colpire un membro dell’equipaggio, sia pur di importanza vitale, che è inerente alle normali operazioni di una compagnia aerea.

Da quando una sentenza che possiamo definire storica del 2009 ha stabilito che i ritardi dei voli devono essere di almeno tre ore perché i passeggeri possano chiedere un risarcimento, i giudici della UE sono stati sommersi da casi che chiedevano chiarimenti su quando i passeggeri possono chiedere un risarcimento e in particolare su quali circostanze sono considerate abbastanza straordinarie da esentare le compagnie aeree dall’obbligo del compenso.

Inutile dire che il termine di “circostanze straordinarie” nella sua vacuità si presta a innumerevoli contenziosi. Negli ultimi anni, la Corte ha stabilito che il maltempo, un bird strike o un passeggero che morde qualcuno sull’aereo sono circostanze abbastanza straordinarie da concedere esenzioni, mentre ad esempio non lo sono gli scioperi non annunciati del personale che causano lunghi ritardi.

Il caso discusso in questi giorni ha riguardato il vettore portoghese TAP, dove i passeggeri hanno chiesto un risarcimento dopo che il loro volo da Stoccarda a Lisbona, è stato cancellato a causa dell’improvvisa morte del copilota solo due ore prima del volo previsto.

TAP ha invocato le “circostanze straordinarie”, ma il tribunale ha deciso diversamente. Poiché il volo aveva origine al di fuori della base abituale di TAP e non era disponibile personale sostitutivo immediato, i passeggeri hanno dovuto attendere l’arrivo di un nuovo equipaggio, con un conseguente ritardo della partenza di oltre 10 ore rispetto al previsto.

In merito va detto come, a nostro parere, la Corte avrebbe dovuto tener conto che la sopravvenuta impossibilità di operare il volo sia accaduta fuori della base di armamento del vettore.

Ovvero se un pilota della TAP viene improvvisamente a mancare in Portogallo è facile per la compagnia aerea trovare un sostituto che prende il suo posto, ma quanto una tale sfortunata circostanza accade in un Paese estero rispetto alla bandiera del vettore appare evidente l’impossibilità per il vettore di reperire un sostituto in tempi ragionevolmente brevi.

E’ proprio tenendo conto di tale non secondario particolare che non si può essere d’accordo con la CJE allorché questa precisa che:

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda che le misure relative al personale del vettore aereo operativo, quali quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e all’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività di tale vettore. Poiché la gestione di un’assenza imprevista, dovuta a malattia o a decesso, di uno o più membri del personale la cui presenza è essenziale per il funzionamento della compagnia aerea anche poco prima della partenza di tale volo, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio del vettore aereo operativo e non rientra pertanto nel concetto di “circostanze eccezionali”. Ne consegue che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di risarcire i passeggeri.  (1)

 

Nel caso specifico:

Il 17 luglio 2019 TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6.05 da Stoccarda a Lisbona. Lo stesso giorno, alle 04.15, il copilota del volo in questione è stato trovato morto nel suo letto d’albergo. Sconvolto da questo evento, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo a volare, per cui il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11.25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15.20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo previsto per le 16.40.

 

 

  • Judgment of the Court in Joined Cases C-156/22 to C-158/22 | TAP Portugal (Death of the co-pilot)

 

 

Tratto da www.Aviation-Industry-News.com