“Power of attorney” in italiano significa procura. Vogliamo trattare questo argomento in quanto l’atto in questione è il primo passo che una compagnia aerea straniera la quale intende aprire una filiale in Italia, deve espletare. Ma questo atto se è indispensabile per permettere alla persona selezionata di divenire il rappresentante legale della compagnia, e come tale di poter espletare le normali operazioni per mettere in funzione la branch italiana, viene clamorosamente dimenticato nel momento delle chiusure.

Come è facile intuire tramite questo strumento, una persona delega, ossia trasmette l’autorità legale ad un’altra. Nel nostro Codice Civile l’argomento della procura è trattato in particolare sotto il Capo VI “della rappresentanza”.

Nel caso delle compagnie aeree chi trasmette questa autorità (the principal) è solitamente il Board of  Directors della aerolinea nella persona del suo presidente. L’investito (Agent o Attorney- in- fact) riceve l’autorità per effettuare nel territorio italiano atti in nome e per conto del Principal.

La procura viene depositata in cancelleria, e una volta fatto ciò si  provvede solitamente all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Una volta iscritta alla Camera di Commercio, se si richiede una visura, apparirà che il Signor XY è il rappresentate legale del vettore in Italia ed egli è autorizzato a  compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nel complesso egli dovrà essere in grado di svolgere tutte quelle azioni necessarie per la regolare attività della filiale italiana nell’ambito delle direttive ricevute dalla sede centrale.

Tutte le compagnie aeree straniere che intendono operare in Italia tramite l’apertura di un ufficio devono espletare questa procedura.
Ma lo scopo di questo nostro intervento non è quello di rammentare la prassi da seguire per attivare una nuova filiale in Italia nominando un direttore italiano, bensì di sottolineare cosa si dovrebbe fare al momento della chiusura.

È su questo specifico fronte infatti che viene generalmente a  mancare la conoscenza sul reale valore di una procura.
Immaginiamo, come è realmente accaduto in diversi casi, che improvvisamente si presentino funzionari della sede centrale presso la filiale italiana regolarmente costituita e diretta da un funzionario locale italiano, e che essi rivolgendosi al direttore locale così si esprimano:.

“Mr. X  lei è licenziato, prenda la sua roba e lasci immediatamente questo ufficio.” Questa frase non dovrebbe suonare nuova a molti ex dirigenti di compagnie aeree.
Ebbene che ci crediate o meno, la reazione del dirigente potrebbe essere la seguente: alzare la cornetta del telefono, chiamare il 112 o il 113 e fare accompagnare fuori dell’ufficio, quali disturbatori, i personaggi di cui sopra.

Esagerazioni? Certamente, nel caso il direttore italiano si fosse visto revocare la sua procura; niente affatto esagerato se il dirigente italiano è ancora nelle sue piene facoltà dal momento che nessuno ha provveduto a revocare la sua procura.
La spiegazione a queste nostre osservazioni è molto semplice. Fintanto che la compagnia non “esautora” il dirigente dalle sue facoltà, di fatto e di diritto, egli non può essere licenziato, dal momento che le persone comandate dall’Head Office a mettere in atto il licenziamento non sono autorizzate da una punto di vista giuridico a poter compiere una siffatta azione nei suoi confronti.

Chiariamo bene il concetto. Chi si fosse fatto licenziare in presenza di queste circostanze non può a posteriori invocare il licenziamento illegittimo. Il punto su cui riflettere è un altro. Se la procura non viene revocata, di fatto nessuna persona può dire al dirigente dotato di power of attorney: “lei è licenziato”; però se quest’ultimo -a seguito di questo invito – lascia il luogo di lavoro, incassa le spettanze di fine rapporto, in una parola rinuncia al suo incarico, egli in pratica  si  auto-licenzia da solo e ben poco vi è da fare circa una presunta illegittimità del licenziamento.
Bisogna avere ben presente che il particolare di essere licenziati in costanza di una procura, non è di per se stesso motivo per invocare la nullità dell’atto di licenziamento, ma rimane senza dubbio il fatto che nell’ipotesi da noi prospettata, le persone che si presentano non hanno l’autorità per mettere in atto il licenziamento e pertanto il non accettare l’atto di licenziamento non espone il dirigente in una posizione di torto. Egli, in pratica, sta solo avvalendosi della facoltà fornitagli dall’autorità che a lui è stata conferita tramite la procura.

Non solo, ma siamo anche al corrente di casi ove il direttore italiano è stato licenziato, e per mesi dopo il sua licenziamento, la procura è rimasta in vigore, dal momento che nessuno ha pensato a cancellarla.
In questo caso il dirigente in questione potrebbe ben legittimamente reclamare un indennizzo per danni, dal momento cha la non cancellazione può provocare fastidi e problemi, cosa che immancabilmente avviene, specialmente quando la chiusura o il licenziamento sono improvvisi.
Interpellati a tal proposito, alcuni avvocati ritengono che, anche se la procura non viene cancellata, nel caso il dirigente possa dimostrare di essere stato licenziato, pertanto di non essere più alle dipendenze della società, ciò risolverebbe automaticamente tutti i problemi ed egli, in un certo senso, sarebbe esonerato da ogni fastidio.

Questa impostazione non ci trova d’accordo, poiché i fastidi delle raccomandate e convocazioni in tribunale sussisterebbero in ogni caso, anche perché  – particolare importante- si può essere rappresentanti legali a tutti gli effetti di una qualsiasi società in Italia, senza esserne dipendenti.

Ciò significa che il creditore che procede ad una visura presso la Camera di Commercio dalla quale risulta che Mr. XY è il rappresentante legale di una certa compagnia,  è legittimato in ogni caso a chiamare in giudizio l’ex dirigente anche se quest’ultimo può dimostrare di essere stato licenziato.

La lezione che si può trarre da questi brevi appunti è che, se con la nomina a procuratori si ottiene l’onore di essere i rappresentanti di qualcuno e di agire in suo nome, bisogna rammentare che nel momento in cui la compagnia decide di chiudere il rapporto, è necessario insistere per far provvedere alla revoca onde non incorrere in problemi e fastidi che sempre sono in agguato, specialmente in caso di chiusure improvvisate.  E l’aspetto da noi evidenziato circa la non accettazione del licenziamento fintanto che non venga cancellata la procura, è un ottimo argomento per convincere la controparte a provvedervi con solerzia (o per allungare il rapporto!) .

Antonio Bordoni