È decollato il 6 ottobre del 2004. Ufficialmente è stato presentato come il rilancio degli anziani, una loro rivalutazione nell’ambito lavorativo, ma dietro le quinte si cela la usuale penuria di cassa.
L’Inps ha stimato, alla data del 1° gennaio 2005, un risparmio di 600 milioni di euro; infatti a fronte di minori entrate per 730 milioni si prevedono minori uscite per 1330 milioni.
L’alternativa consisteva nel pagare la pensione all’Inps a chi raggiungeva l’età promessa, o cercare di far lavorare il più possibile il lavoratore ritardando in tal modo l’erogazione della pensione.  Ne è scaturito il superbonus, il cui appellativo è già un accattivante invito. Ne sono destinatari tutti i lavoratori del settore privato i quali pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità (vedi tabella), decidono spontaneamente di rimanere al lavoro.
La prima domanda che sorge spontanea di fronte a una tale impostazione riguarda la posizione del datore di lavoro: e se per caso quest’ultimo non vedeva l’ora che il suo dipendente lasciasse il posto avendo raggiunto l’età pensionabile, cosa succede ?

Tappe & Finestre della pensione di anzianità

Anni Pensionamento        Requisiti necessari            Apertura finestra

2004/2005            57 anni di età & 35 di contributi        Gennaio/Aprile/Luglio/
o in alternativa                Ottobre
38 anni di contributi senza limiti
di età

2006/2007            57 anni di età & 35 di contributi        Gennaio/Aprile/Luglio/
o in alternativa                Ottobre
39 anni di contributi senza limiti
di età

2008/2009            60 anni di età & 35 di contributi        Se i requisiti maturano nel
o in alternativa                2° trimestre dell’anno: primo
40 anni di contributi senza limiti    gennaio dell’anno successivo;
di età                    Se i requisiti maturano entro il
4° trimestre dell’anno: primo
luglio dell’anno successivo.

2010/2013            61 anni di età & 35 di contributi        come sopra (2008/2009)
o in alternativa 40 anni di contributi senza limiti di età

A partire dal 2014        62 anni di età & 35 di contributi        come sopra (2008/2009)
o in alternativa 40 anni di contributi senza limiti di età

A questa più che legittima domanda ha provveduto a fornire risposta la stessa legge, la quale – proprio per non dare possibilità di scelta e quindi per favorire al massimo il rimanere in servizio – precisa che l’opzione del lavoratore prescinde totalmente da qualsivoglia espressione di volontà o meno del datore. Quindi se il dipendente sceglie di rimanere, il datore di lavoro deve accettare questa decisione, senza possibilità di frapporre ostacoli. In pratica la decisione rimane solo del lavoratore ed è lui che decide se proseguire il lavoro o meno.
Sull’argomento, a febbraio di quest’anno, è accaduto che le FS Spa avevano fatto circolare voci che non a tutti i pensionandi sarebbe stato concesso, qualora avessero optato in tal senso, di rimanere in servizio, e il fatto ha visto scendere in campo addirittura il Ministro Maroni il quale ha ribadito che i dipendenti privati “non hanno bisogno di nulla osta da parte del datore di lavoro”.
Le condizioni generali prevedono che il dipendente rinunci a vedersi accreditare ulteriori contributi, ma riceve in cambio in busta paga l’ammontare che il datore di lavoro avrebbe versato all’Inps per i suoi contributi. Poiché questi si aggirano mediamente su un minimo del 30% della retribuzione, diciamo che ogni mille euro di retribuzione (lorda) vede la busta paga appesantirsi di 300 euro circa.
Questo lo ripetiamo, in cambio del fatto che il lavoratore rinunci a presentare domanda per andare in pensione.
Per rendere ancor più accattivante la proposta è stato anche stabilito che il superbonus sia esente da Irpef, il che significa che su di esso non verrà effettuata alcuna trattenuta fiscale.
Il particolare da tener presente è che optando per il super bonus il dipendente “congela” la sua pratica pensionistica. Infatti il rapporto di lavoro che rimarrà attivo non produrrà alcun beneficio pratico per la pensione e ciò è anche logico se si pensa che nessuno sta versando i contributi. Quando egli andrà in pensione, quindi, percepirà il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato al momento in cui egli ha optato per rimanere in servizio. Ovviamente resta il diritto di ottenere gli adeguamenti legati al costo della vita che la sua pensione avrebbe in ogni caso avuto.
Il dipendente che pensa di poter fare questa scelta deve innanzitutto appurare se egli è veramente titolare di pensione o meno. Come ben si sa infatti, non sono infrequenti i casi in cui il lavoratore crede di aver totalizzato un certo numero di anni di contribuzione mentre invece poi possono venire a galla “buchi” contributivi.
Il primo passo da intraprendere quindi è quello di chiedere all’Inps il certificato che attesta la maturazione
del diritto alla pensione. Una volta che l’istituto attesterà la sussistenza del diritto alla pensione di anzianità
si potrà esercitare il diritto al superbonus.
Con questa scelta, che rimane in forza fino alla data del 31 dicembre 2007, il dipendente attesta la sua volontà di rinunciare all’accredito contributivo per il periodo in cui continuerà a lavorare e chiede di ricevere in cambio il controvalore sulla busta paga.
Da ricordare anche che l’opzione non è più attuabile se trascorrono 30 giorni dal compimento dell’età utile per la pensione.
Cosa accade se una volta fatta la scelta il lavoratore ci ripensa? Innanzitutto il lavoratore deve cessare il rapporto di lavoro e poi presenterà domanda per la pensione.
Di particolare interesse il messaggio n. 4687 con il quale l’Inps ha risposto ad alcuni fra i più frequenti quesiti.
Revocabilità. Prima del 31 dicembre 2007, una volta che il lavoratore ha optato per il superbonus, non è ammissibile ripensarci. Quindi al dipendente non è data la possibilità di richiedere il ripristino dei versamenti contributivi a suo favore.
Cambio di datore. Se il lavoratore dovesse cambiare datore di lavoro egli può continuare a beneficiare del superbonus.
Aziende ammesse alla Cassa Integrazione. La legge 291/04 entrata in vigore il 5/12/2004, prevede che i dipendenti di imprese che sono ammesse al trattamento di Cigs e che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo (Legge 243/2004), non possono – limitatamente al periodo di ammissione dell’azienda al trattamento di integrazione esercitare la prederà facoltà.
Cumulo. Il quesito se il lavoratore optante possa usufruire del cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo quando all’apertura della finestra , dalla quale decorreva il bonus, risultavano almeno 37 anni di contributi , età 57 e l’optante veniva a raggiungere i 58 anni durante il godimento del bonus stesso, la circolare Inps 149 dell’11 novembre 2004 ha dato risposta negativa.
Ciò significa però che l’optante per il bonus, che alla decorrenza giuridica della pensione di anzianità ha compiuto i 58 anni di età, può cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo.
Quindi si può tranquillamente affermare che per poter ottenere il cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, occorre il possesso di 37 ani di contributi e 58 anni di età.

Antonio Bordoni