Se su un motore di ricerca si batte “lista di attesa” nelle prime schermate appaiono tutte le infinite problematiche che su questo aspetto riguardano la sanità con relativi tempi di attesa per fare un qualche esame. Ben presto comunque vi troverete anche i problemi che sorgeranno quando all’Enac –l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile- cercheranno di tradurre in pratica quanto contenuto nel Decreto legge n. 96 (9 maggio 2005) integrato dal DL n. 151 (15 marzo 2006). La nuova normativa tratta estesamente della revisione del codice della navigazione nella parte aeronautica. Nel decreto in questione si spazia un po’ ovunque nel campo del trasporto aereo commerciale, ma di particolare interesse è il novellato articolo 948 del Codice della navigazione riguardante le liste di attesa.
Il nuovo articolo così si esprime: “Con apposito regolamento dell’ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d’attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui attribuito nella lista;
b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell’apertura della lista d’attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacità dell’aeromobile.”
Tutti noi sappiamo bene che laddove si cerca di far trasparenza, le cose sono destinate ad ingarbugliarsi ancor di più: la tanto decantata trasparenza bancaria e i regolamenti emessi in merito insegnano qualcosa sull’argomento. Fra l’altro, come è noto, l’overbooking è già oggetto di normativa che prevede rimborsi (“forme di tutela per negato imbarco”) ma evidentemente si è voluto andare oltre. In merito al negato imbarco la posizione dell’Enac è che “Ai sensi del Regolamento Comunitario 261 del 2004 la pratica dell’overbooking non è preclusa, ma sono previste forme di tutela, assistenza, risarcimento e riprotezione del passeggero che si vede negare l’imbarco proprio per overbooking. La pratica dell’overbooking nasce dalle esigenze delle compagnie aeree di controbilanciare il fenomeno dei no show”. La nuova normativa prevede ora un “numero d’ordine” da comunicare al passeggero e da affiggere in modo visibile nella zone di check-in prima dell’apertura della lista stessa, ma crediamo che questa sia una procedura che possa aver un qualche contrasto con una delle leggi più elementari che finora hanno governato il mondo delle prenotazioni aeree, ovvero evitare di pubblicizzare il nome di passeggeri che dovrebbero imbarcarsi su un certo volo. Va inoltre evidenziato che nel momento di effettuare un overbooking, non tutti i vettori comunicano che il passeggero viene messo in lista di attesa. Quindi prima di parlare di assegnazione di numero sarebbe stato opportuno innanzitutto precisare l’obbligo di avvisare che si è in lista d’attesa. Quest’ultima prassi viene seguita dalle aerolinee proprio perché quando esse effettuano l’overbooking lo fanno in quanto, statisticamente, si attendono un certo numero di no- show, e a causa di ciò lo ripetiamo, non tutte si sentono in dovere di precisare che il passeggero è stato messo “stand-by”; vi sono quindi ottime probabilità che il passeggero riuscirà a partire. “ I passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacità dell’aeromobile.” Questa precisazione ci sembra superflua, perché lista o non lista la compagnia aerea ha tutto l’interesse a caricare quanti più passeggeri possibile, e l’unica sua preoccupazione è eventualmente quella di dare la precedenza ad una tariffa piuttosto che un’altra. Nel caso poi che all’aeroporto, in barba alla statistica, non si verifichi il fenomeno del “no-show”, ovvero avvenga l’overbooking, la carta dei diritti del passeggero attualmente in vigore prevede un “appello ai volontari” che la compagnia aerea deve effettuare per verificare se vi sia, fra i passeggeri, qualcuno disposto a cedere il proprio posto; se non ci sono volontari, si passa ai compensi pecuniari. Ma sarà il caso di ricordare un particolare importante: nessuno ha mai obbligato i vettori aerei ad accettare una prenotazione in eccesso della capacità. In realtà esse avrebbero potuto tranquillamente adottare la politica che è stata varata dalle low cost e che consiste nel non finalizzare la prenotazione fintanto che il passeggero non ha provveduto al pagamento. Una volta pagato, se il passeggero decide di fare no show cioè non presentarsi all’aeroporto, perde quanto ha versato. Con questa procedura che altro non è che la scoperta dell’acqua calda, le compagnie low cost non hanno alcun motivo per vendere posti in eccedenza rispetto alla capacità dell’aereo in quanto, anche se il passeggero non si presenta, per loro quel posto vuoto genererà in ogni caso revenue. Infatti in base all’articolo 10.1 (“Non Rimborsabilità”) delle condizioni di trasporto Ryanair, queste sono le modalità previste: “Salvo quanto previsto dagli Articoli 4.2, 10.2 e 10.3 dei presenti Termini e Condizioni, tutte le somme da voi pagate per i nostri voli sono non rimborsabili”. Gli articoli 10.2 e 10.3 trattano di lutti, e di rimborsi per cause indipendenti dalla volontà del vettore, mentre il 4.2 prevede fra l’altro: “Nel caso in cui non compiate il viaggio, potete richiederci, entro un mese e per iscritto, il rimborso totale di quelle tasse governative soggette solo al rimborso del contributo amministrativo nella misura stabilita nella nostra Tabella dei Supplementi Facoltativi. Ad eccezione delle tasse governative, tutte le somme pagate non sono rimborsabili”. E’ così che le low cost riescono a generare revenue anche dai passeggeri che rimangono a terra. E’ così che dovrebbero fare tutte le aerolinee, smettendola di applicare la maldestra pratica dell’overbooking.
Antonio Bordoni