“Dopo la pubblicazione del Codice in G.U., avvenuta lo scorso 6 giugno” dichiara Roberto Corbella, Presidente di ASTOI, “confermiamo le nostre considerazioni sul testo. Il Codice continua a prevedere il mantenimento del fondo di garanzia, al quale non abbiamo mai risparmiato critiche.

Purtroppo”, afferma Corbella, ” è sotto gli occhi di tutti come l’esigenza di avere una reale copertura dei rischi derivanti dalle emergenze, divenute sempre più frequenti e ordinarie, sia ormai divenuta impellente.  Abbiamo più volte rimarcato l’incapienza di questo fondo e la carenza di protezione nei confronti del consumatore, che non verrebbe peraltro risarcito in caso di fallimento o insolvenza di altri soggetti, come le compagnie aeree, categoria non considerata da tale meccanismo di copertura dei rischi. Inspiegabilmente” seguita Corbella, ” non si è creduto opportuno introdurre nel nuovo Codice uno strumento realmente efficace in tal senso, optando per il mantenimento dello “status quo”.

L’innovazione più significativa”, sottolinea il Presidente, ” è senz’altro costituita dalla codificazione del “danno da vacanza rovinata“, in precedenza di elaborazione esclusivamente giurisprudenziale. Pur condividendo l’obiettivo di garantire al consumatore un risarcimento che miri a compensare il pregiudizio conseguente alla lesione del suo interesse a godere pienamente del viaggio organizzato, come occasione di piacere, di svago o di riposo, il relativo articolo, prevedendo criteri incerti di determinazione, lascia ancora spazio ad interpretazioni e valutazioni che potranno incidere sulla sussistenza e sulla misura del risarcimento. Dovremo attendere l’applicazione che le Corti faranno del nuovo principio”.

In merito all’introduzione di alcuni nuovi obblighi, Corbella commenta“citare nel contratto di vendita il nome del vettore, a volte non noto al momento della stipula per motivi tecnici legati alla programmazione dei voli, mette in seria difficoltà gli operatori, mentre il riferimento a non meglio precisati “standard qualitativi” relativi alle strutture ricettive facenti parte del pacchetto, può invece essere foriero di una moltiplicazione del contenzioso, in quanto non si comprende quali siano tali standard, visto che il tour operator è già obbligato ad indicare le principali caratteristiche nonché la classificazione dell’albergo.

Anche nell’articolo relativo ai casi di inadempimento, continua ad essere presente la citazione di non identificati standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati, senza che ancora una volta venga specificato di quale tipo di standard si tratti. In tal modo, com’è facile dedurre, si rischia di ampliare eccessivamente, senza neppure contestualizzarla, la responsabilità contrattuale dell’organizzatore e dell’intermediario”.