di Antonio Bordoni.

 

Avete acquistato un volo della compagnia “X”  e all’aeroporto trovate un aereo della compagnia “Y” che sarà quella che effettuerà il volo. Quest’ultimo però incontra forti ritardi e voi decidete di richiedere l’indennizzo.  A chi vi rivolgerete alla compagnia “X” o alla “Y” ?

Ebbene è proprio confrontandosi con un caso come questo, che la corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza (1)  che chiarisce chi è il vettore tenuto a pagare la compensazione monetaria in caso di un volo effettuato materialmente da una compagnia la quale però operava con contratto di wet lease per conto di una seconda aerolinea.  Una fattispecie purtroppo molto ricorrente in questi nostri tempi.

Con contratto di locazione di aeromobile comprensivo di equipaggio (cosidetto «wet lease») la aerolinea TUIFly noleggiava, presso la Thomson Airways, un apparecchio con equipaggio per un determinato numero di voli.

A termini del contratto, la TUIFly era responsabile di vari servizi quali l’handling, security,cargo, servizi a bordo etc.  Per l’effettuazione di questi voli era la TUIFly che chiedeva l’assegnazione degli slot, provvedeva alla commercializzazione dei voli stessi ed otteneva tutte le necessarie autorizzazioni.

I passeggeri che hanno fatto ricorso  disponevano di una conferma di prenotazione per un volo con partenza da Amburgo (Germania) e destinazione a Cancún (Messico), recante un numero di volo con codice identificativo TUIFly.  Nelle note era precisato che le prenotazioni erano state emesse dalla TUIFly, ma che il volo veniva «effettuato» dalla Thomson Airways.

Avendo il volo accusato un ritardo rilevante, la cui entità esatta non è stata tuttavia precisata dal giudice, i ricorrenti  chiedevano alla Thomson Airways la corresponsione dell’indennizzo che ritenevano loro spettante ai sensi del ben noto regolamento UE n. 261/2004. La Thomson Airways si rifiutava di versare l’indennizzo sostenendo di non essere il vettore aereo operativo e pertanto in base al regolamento di cui sopra, in caso di ritardo all’arrivo del volo pari o superiore alle tre ore non sarebbe spettato a lei rimborsare qualsivoglia indennizzo.

I ricorrenti  adivano quindi l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) competente, che accoglieva le domande di indennizzo.

Detto giudice riteneva, infatti, che la Thomson Airways dovesse essere parimenti considerata quale vettore aereo operativo in quanto, alla luce del regolamento n. 261/2004, non rileverebbe affatto accertare se il vettore aereo operativo provveda al volo con un aeromobile di proprietà o nell’ambito di un contratto di noleggio senza equipaggio («dry lease») ovvero con equipaggio («wet lease»). Conseguentemente, secondo il tribunale di Amburgo, il vettore aereo operativo sarebbe tanto quello che abbia fatto ricorso, ai fini dell’effettuazione del volo, ad un apparecchio noleggiato, comprensivo o meno di equipaggio, quanto quello che, in quanto proprietario dell’aeromobile e datore di lavoro dell’equipaggio, effettui materialmente il volo.

La Thomson Airways si opponeva alla decisione  del giudice di prima istanza  sostenendo che “poiché, nel procedimento principale, era stata la TUIFly ad assumere la responsabilità operativa per l’effettuazione del volo, le domande risarcitorie dovrebbero essere rivolte unicamente nei confronti di detto vettore.”

Il caso veniva trasmesso alla Corte di Giustizia UE.

In data 4 luglio 2018 la Corte ha deciso che “deve essere considerato quale vettore aereo operativo quel vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo.   Nella specie, è pacifico che la Thomson Airways si sia limitata a cedere in noleggio l’apparecchio unitamente al suo equipaggio che ha eseguito il volo oggetto del procedimento principale, ma che la realizzazione e la fissazione del relativo itinerario sono state decise dalla TUIFly.”…. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «vettore aereo operativo» di cui al regolamento n. 261/2004 del medesimo dev’essere interpretata nel senso che non ricomprende il vettore aereo il quale, al pari di quello di cui trattasi nel procedimento principale, dia in noleggio ad altro vettore aereo l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio nell’ambito di un contratto di noleggio di aeromobile comprensivo di equipaggio («wet lease»), senza assumere la responsabilità operativa dei voli, compreso il caso in cui la conferma della prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che il volo stesso è effettuato dal primo vettore.”

Quindi era la TUI che veniva chiamata a risarcire i passeggeri.

Del tutto condivisibile la decisione della Corte di addossare al vettore principale -quello cui fa capo sia il volo, sia la scelta dell’aerolinea di cui avvalersi in wet leasing- la liquidazione degli indennizzi. Va tenuto infatti conto che se per ipotesi il ritardo  fosse  riconducibile al vettore che effettua realmente il volo per cause a lui imputabili (si ipotizzi ad esempio che l’equipaggio si sia presentato in ritardo alla partenza o casi similari)  Il vettore principale potrà sempre ricorrere allo strumento della rivalsa per rivalersi sul secondo operatore.

Comunque, dal momento che i ritardi nei viaggi aerei sono all’ordine del giorno, non si ravvede il motivo per cui nella stipula del contratto fra le due parti, non venga aggiunta una clausola che chiarisca le responsabilità dell’uno e dell’altro evitando in tal modo di finire in tribunale e dover  pagare, oltre all’indennizzo, anche le spese legali.

(1) Sentenza della Corte 4 luglio 2018, Causa C-532/17

Tratto da www.aviation-industry-news.com