A seguito del convegno “Schengen per la salute” organizzato da sanofi-aventis il 26 maggio u.s., di seguito un documento che riassume tutte le informazioni necessarie per il viaggiatore che vuole partire per le vacanze in sicurezza in Europa e nel mondo. Si tratta di un “Kit” che consente di conoscere in maniera facile e completa tutto ciò che è indispensabile sapere, ma che troppo spesso è sottovalutato o non è conosciuto, in merito a come ottenere una adeguata copertura sanitaria quando si è all’estero, con la garanzia di ottenere le cure adeguate in caso di malattia o infortunio.
Devo farmi ricoverare per un trattamento. Come mi muovo?
È prevista la possibilità di effettuare ricoveri presso strutture ospedaliere estere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’interessato deve presentare richiesta al Distretto Asl di residenza unitamente a motivata proposta di un Medico specialista pubblico che indichi il Centro ospedaliero prescelto.
Chi dà il via libera alla domanda?
La richiesta viene in genere inviata al Centro Regionale di Riferimento per una valutazione del caso, che può quindi definire l’opportunità o meno di concedere l’autorizzazione.
Esistono accordi con gli altri Paesi dell’Unione Europea per questi ricoveri?
Sì. Per patologie che richiedono un’elevata specializzazione, è possibile essere ricoverati all’estero previa valutazione del Centro di Riferimento Regionale e successivo via libera della ASL. L’ASL, a sua volta, rilascia al cittadino il modello E112 che consente di fruire del ricovero e/o delle terapie senza alcun onere a proprio carico. Quanto detto è valido per strutture pubbliche in Paesi dell’Unione Europea o con i quali esistono accordi stabiliti. Tutele particolari sono riservate ai portatori di handicap grave. Nelle Strutture Private il ricovero può avvenire sotto forma di assistenza indiretta: quindi la persona deve anticipare i costi del trattamento e richiederne il rimborso presso la stessa ASL.
Quale copertura assistenziale ho durante una vacanza?
La situazione varia da Paese a Paese. In generale, in ogni caso, per gli Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo con i quali è applicabile la normativa comunitaria di reciprocità assistenziale, esistono rapporti ben delineati.
Quali sono questi Paesi ad oggi?
Tutti gli stati che fanno parte della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (solo parte greca), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (beneficiano della convenzione anche i seguenti territori d’oltremare: Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Reunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Stati SEE (Spazio Economico Europeo). Inoltre esistono rapporti in questo senso con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Stati extra-UE (sottoscrittori dei regolamenti di sicurezza Sociale UE) e Svizzera.
Come devo prepararmi prima di un viaggio?
Per recarsi in uno Stato dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della Confederazione Elvetica, la persona dovrebbe essere in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). È un tesserino plastificato, recapitato all’indirizzo di residenza da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ordinariamente validità di 5 anni dalla data di emissione per i cittadini italiani. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno la durata di tale tessera è sempre di 5 anni, mentre per gli extracomunitari titolari di Permesso di Soggiorno la durata è inferiore al quinquennio.
Non c’è quindi più bisogno dei classici attestati?
La TEAM, che non va confusa con il tesserino regionale, sostituisce invece il tesserino di codice fiscale di color verde ed alcuni attestati tradizionali di assistenza all’estero come l’E111, l’E128, E106. Se non si riesce ad ottenere la TEAM è comunque possibile munirsi del cosiddetto Certificato Sostitutivo Provvisorio di validità mensile, reperibile presso il distretto di competenza dell’Azienda Sanitaria (presso gli Sportelli Unici Distrettuali). Comunque, anche coloro che, in possesso della TEAM, dovessero permanere all’estero per un periodo superiore a 30 giorni, devono preventivamente recarsi alla sede distrettuale competente per la temporanea sospensione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta con contestuale deposito provvisorio del tradizionale. Restano in ogni caso a carico dell’assistito eventuali ticket in uso nello Stato di erogazione delle prestazioni.
Se non ho disponibilità della TEAM, cosa posso fare?
Si può richiedere un certificato che sostituisce temporaneamente la Tessera Europea di Assistenza Malattia per gli assistiti che non l’abbiano ancora ricevuta e ha lo scopo di dimostrare il diritto dell’assistito a beneficiare dell’assistenza sanitaria nei Paesi sopracitati. Il certificato sostitutivo può essere rilasciato unicamente agli assistiti che non hanno ancora ricevuto la tessera europea di assistenza malattia (corrispondente alla nuova Carta regionale dei servizi in corso di distribuzione). L’Assistito in possesso di tale certificato potrà beneficiare delle “cure sanitarie necessarie” nello Stato di temporaneo soggiorno. L’assicurato riceverà le prestazioni sanitarie della stessa qualità e nella stessa quantità che il Paese in cui si trova l’assicurato eroga ai propri assistiti e non le prestazioni alle quali avrebbe diritto in Italia. Inoltre l’assistito sarà soggetto ai tickets dello Stato in cui si trova. Il certificato può essere utilizzato anche dai dializzati che si rechino all’estero per temporaneo soggiorno.
Se non mi sono organizzato, posso richiedere comunque il rimborso?
Se non è stato possibile utilizzare né la TEAM, né il Certificato Sostitutivo Provvisorio e non si è fatta domanda di rimborso all’estero, è possibile, al rientro in Italia ed entro 3 mesi dalla data dell’ultima fattura/ricevuta fiscale, rivolgersi, per l’eventuale recupero delle spese pagate in proprio, alla A.S.L. È necessario, ai fini della valutazione del rimborso, presentare la documentazione sia fiscale sia sanitaria in originale, limitata solamente alle strutture pubbliche o private convenzionate.
Cosa accade nei Paesi extra-UE?
In linea generale l’assistito è tenuto a pagare in proprio le spese mediche, spesso notevolmente elevate, per far fronte a qualsiasi problema di salute che dovesse subentrare durante la permanenza all’estero, senza alcuna possibilità di rimborso al rientro in Italia, fatta salva la detraibilità prevista dalla legge in sede di dichiarazione dei redditi. A chi si reca in questi Stati per turismo o visita a familiari è pertanto assolutamente consigliabile munirsi di adeguata copertura sanitaria mediante stipula di polizza assicurativa privata. In caso di permanenza all’estero per motivi di lavoro in Paesi non convenzionati il dipendente prima di partire deve recarsi alla ASL di appartenenza per il rilascio dell’Attestato per l’Assistenza Sanitaria all’estero previsto dall’articolo 15 del DPR 618/80, munito di una Nota di Incarico rilasciata dall’amministrazione, comprovante il distacco per motivi di lavoro e la durata dell’incarico.
(Fonti Regione Lombardia, Siti ASL)
Come, invece, l’Italia garantisce i cittadini comunitari?
Uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l’assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro, con gli assistiti di questo ultimo.
I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o “di passaggio”), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui beneficiano gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti limiti:
- i titolari della TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie;
- i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) eE121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa.
Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.
L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia è garantita secondo le modalità delineate dalla nota informativa del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute, e prevede anche il diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti per i cittadini comunitari non assicurati, incluse le prestazioni sanitarie (come integrato dalla nota informativa del 19 febbraio 2008) relative a:
- tutela della salute dei minori, ai sensi della “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 176/1991,
- tutela della maternità e interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi n.405/1975 e n. 194/1978 e del decreto ministeriale 10/9/1998.
Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.
Godono, inoltre, dell’assistenza sanitaria con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale, anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007, dell’art.18 del Dlgs.286/1998, dell’art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007.
Rimangono al di fuori di questo quadro quei cittadini comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale a cui comunque viene garantita la tutela della salute in base ai principi di solidarietà e universalità del Servizio sanitario nazionale.
In pratica, un cittadino europeo dove trova assistenza nel nostro Paese?
I cittadini che hanno diritto all’assistenza per malattia secondo la legislazione di uno Stato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (e della Svizzera, a partire dal 1° giugno 2002), nel caso in cui, durante un soggiorno temporaneo in Italia, abbiano necessità di far ricorso a cure sanitarie medicalmente necessarie, possono ottenere le prestazioni in forma diretta presso le strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale costituito da una rete di Aziende Sanitarie locali (ASL) ed ospedali dislocati su tutto il territorio. Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito, salvo il pagamento di un “ticket” (partecipazione alle spese) che resta a carico dell’assistito.
I Medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di base convenzionati con il SSN, dietro presentazione della tessera europea di assicurazione malattia, o del certificato sostitutivo provvisorio, effettuano la visita in forma diretta e possono prescrivere prestazioni specialistiche, analisi di laboratorio, analisi in diagnostica, medicinali o ricoveri in ospedale.
Per quanto riguarda le medicine prescritte dal medico (o pediatra) di base,alcune sono fornite gratuitamente dalle farmacie (sono quelle che appartengono alla categoria “salvavita”); per altre medicine deve essere pagato un ticket di partecipazione alla spesa (la misura del ticket può variare da una regione all’altra), per altre ancora si paga il prezzo intero.
I farmaci da banco (o di automedicazione – OTC), infine, possono essere forniti dalle farmacia senza obbligo di prescrizione medica e sono a totale carico dell’assistito, come avviene anche per gli iscritti al SSN italiano.
Le visite specialistiche e i vari esami (diagnostica laboratorio) prescritti dal medico di base, possono essere effettuati presso una struttura pubblica o convenzionata. Tali prestazioni prevedono il pagamento di un ticket che resta a carico dell’assistito.
Il ricovero negli Ospedali pubblici (e negli Ospedali privati accreditati) può avvenire sia direttamente tramite il “pronto soccorso” consegnando direttamente la Tessera Europea di Assicurazione malattia (o il suo certificato sostitutivo provvisorio) o il formulario E 112 (se si tratta di Azienda Ospedaliera, in caso contrario il modello E112 deve essere presentato alla ASL territorialmente competente), sia sulla base della prescrizione del medico di base. I ricoveri in ospedale sono esenti da ticket; tuttavia, se si desidera un maggior confort, è possibile, previo pagamento, richiedere una camera riservata in un albergo. Per le prestazioni di pronto soccorso contraddistinte da un particolare codice, considerate non urgenti, è previsto il pagamento di un ticket.
Le cure termali sono concesse sulla base della presentazione del modello E112 presso la ASL territorialmente competente.
Per i casi gravi ed imprevisti, in tutte le Regioni, è in funzione il “Servizio di emergenza sanitaria” chiamando il numero telefonico 118 (trasporto in ambulanza fino alla struttura ospedaliero ed eliambulanza per interventi primari). Tale servizio, di norma, è gratuito salvo il pagamento di un eventuale ticket.
E’ utile sottolineare che i cittadini già in dialisi o in ossigenoterapia nel proprio Paese, prima di recarsi in temporaneo soggiorno in Italia, devono prendere i dovuti accordi con la struttura che eroga in Italia le succitate prestazioni al fine di garantire loro la continuità della cura. Tali prestazioni verranno erogate presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
Va ricordato che, qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare uno o degli attestati su indicati, al rientro nel proprio Paese è possibile chiedere alla propria Assicurazione il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Questa possibilità è concessa da una speciale norma comunitaria (art. 34 del reg. 574/72) la quale prevede, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E’ necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.
(Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)
Quindi dove posso trovare polizze assicurative private per me che sono polacca?