Assoviaggi Confesercenti, in seguito alla recente sentenza di condanna dell’Antitrust nei confronti di Alpitour, ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei tour operator e degli agenti di viaggio al rispetto delle norme del Codice del Consumo (art. 90) relative all’adeguata e dettagliata documentazione delle richieste di adeguamenti del supplemento carburante (fuel surcharge) nei pacchetti turistici. Anche quest’anno, in occasione delle vacanze estive, stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti a volte ingiustificato dalla reali condizioni economiche generali. Ma questa volta, l’ Antitrust, con una recente sentenza ed in seguito ad una segnalazione di Assoviaggi Confesercenti del 2007, ha condannato il tour operator leader del mercato italiano a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro avendo omesso, sui suoi cataloghi e sulle richieste agli agenti di viaggio, di fornire idonea documentazione giustificativa, con le relative modalità di calcolo, dell’adeguamento del prezzo di pacchetti turistici “tutto compreso” gia acquistati e parzialmente pagati, dovuti ad aumenti del costo del carburante aereo (jet fuel).
Pertanto, la violazione delle rispettive norme del Codice del Consumo risulta imperniata essenzialmente sul fatto che “il professionista, richiedendo il pagamento di una maggiorazione di prezzo non adeguatamente documentata e/o non dovuta, nell’imminenza della partenza e dopo il pagamento di una parte del prezzo del pacchetto turistico “tutto compreso”, potrebbe aver esercitato sul consumatore un indebito condizionamento al fine di ottenere una maggiorazione di prezzo non dovuta.”
In conseguenza di tale provvedimento, a tutela dei nostri clienti ed a garanzia della correttezza di tutta la filiera del settore della produzione e dell’intermediazione di viaggi e turismo, invitiamo tutti i produttori di pacchetti di viaggio ad inserire immediatamente le corrette informazioni ed i criteri di calcolo ai sensi dell’art. 90 del Codice del Consumo in tutti i cataloghi, siti web e comunicazioni per i consumatori.
Contestualmente, invitiamo le associazioni di tour operator e agenti di viaggio a rivedere l’accordo di settore del 2001 per affrontare e risolvere anche le altre questioni già segnalate da tempo (fondo di garanzia, quote commissionabili, tempestive comunicazioni, ecc.) per rendere un servizio sempre migliore ai nostri clienti e per il bene del turismo italiano.