di Antonio Bordoni

La normativa sulla cosiddetta “golden power” fornisce poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

(1) Recentemente essa è stata applicata dal governo italiano quale preventivo a tutela dell’occupazione nel caso che vedeva una possibile fusione tra la Whirlpool Emea e la società turca Arcelik, meglio conosciuta per il marchio Beko, per la creazione di un polo europeo nel campo degli elettrodomestici. La Golden Power altro non è che  una sorta di prelazione a cui i governi possono ricorrere per quelle imprese che ritengono strategiche per il Paese.

Nel caso specifico della Whirlpool si trattava di tutelare l’occupazione in quanto negli stabilimenti presenti in tre regioni italiane trovano lavoro oltre 4.600 dipendenti.

Paradossalmente proprio nei giorni in cui sui giornali veniva  data questa notizia, nelle stesse pagine si poteva leggere che le trattative di Lufthansa sull’acquisto di ITA erano giunte a un buon punto. Un accostamento a questo punto è sorto inevitabile.

Per quale motivo il mantenimento di uno storico vettore di bandiera che ha rappresentato l’Italia per anni e decenni nel mondo, non è stato anch’esso ritenuto di importanza strategica? Per quali motivi non solo il regolamento golden power non è stato applicato, ma addirittura si è fatto, e si sta facendo, esattamente il contrario cercando a tutti i costi di vendere la principale compagnia aerea italiana a una società straniera? 

Sappiamo bene tutti che anche per Alitalia ieri e Ita Airways oggi  si parla di migliaia di dipendenti, sappiamo bene tutti che è stato più volte detto che un Paese come l’Italia non può fare a meno di una compagnia aerea nazionale. E allora come spiegare queste incongruenze?

Le considerazioni che stiamo avanzando  anche se prendono spunto da fatti recenti quali caso Whirlpool e Ita Airways, in realtà possiamo retrodatarle a tutti i tentativi fatti negli ultimi anni per azzerare la nostra principale compagnia aerea, ovvero Alitalia, alla luce del fatto che il decreto legge della golden power risale al 2012.

Ricordiamo come nel 2019 la normativa è stata modificata ed ampliata per l’esercizio dei poteri speciali anche alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Recentemente poi il governo è nuovamente intervenuto sul testo e con il decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, il cosiddetto “Decreto Ucraina”, ha modificato e quindi rafforzato il golden power allargandone i settori di applicazione.

In realtà, per chi ha seguito le vicissitudini di Alitalia e ITA Airways, quanto avvenuto si presta a considerazioni davvero inquietanti, per certi versi inesplicabili al comune buone senso.  In primo luogo tutti sappiamo l’emorragia di denaro che l’accanimento terapeutico verso Alitalia ha comportato per i contribuenti italiani.

E’ del 3 maggio scorso la notizia che il governo ha stanziato altri 257 milioni di euro per permettere l’allungamento del periodo di cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

In secondo luogo appare evidente che è assolutamente fuori luogo  ipotizzare un intervento della procedura golden power per il semplice motivo  che in contemporanea alle varie ristrutturazioni messe in atto (si pensi ad esempio al Piano Fenice del 2008) è apparso sempre evidente come i nostri governanti abbiano in ogni caso cercato disperatamente  un acquirente per la compagnia in declino, quasi come si volessero disfare al più presto  della conduzione del nostro principale vettore: quindi esattamente il contrario di quanto la golden power propone. L’applicazione di quest’ultima infatti in buona sostanza cerca di mantenere italiane le società cui è diretta.

Ma se quanto abbiamo esposto fosse corretto giungiamo ad una conclusione disarmante e cioè che da parte dei nostri governanti non vi è mai stato l’obiettivo di voler sanare e rilanciare Alitalia ma semplicemente, dicendolo alla romana, di tirare a campare alla meglio in attesa che qualcuno la acquistasse.

 

 

  • La normativa è contenuta nel Decreto Legge 15 marzo 2012, n.21. Rispetto alla normativa previgente (il decreto-legge n. 332/1994), il decreto-legge n. 21/2012segna il passaggio da un regime di golden share a un sistema di golden power. Esso consente l’esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Opera, inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazioni nelle imprese strategiche. Stabilisce, da ultimo, i limiti e le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari, gli ambiti nei quali essi operano, nonché le relative procedure.

 

 

Tratto da www.Aviation-Industry-News.com

05/05/2023