
Di Antonio Bordoni
In apertura del documento dopo l’inevitabile lunga lista all’italiana di una ventina di “Visto”, “Visti” e “Viste” il provvedimento numero 31646 dell’AGCM, Autorità Garante Concorrenza e Mercato, che porta la data del 29 luglio 2025, ha deliberato quanto segue :
- a) che la condotta posta in essere dalla società Ryanair DAC, consistente nell’aver omesso di fornire documentazione interna in realtà in suo possesso e nell’aver di conseguenza fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti sulle modalità di redazione di documentazione interna strategica e di mercato elaborata nel periodo di riferimento costituisce una violazione dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;
- b) di irrogare alla società Ryanair DAC, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 1.344.400 euro.
Ovviamente, come previsto dalla legge, l’AGCM avverte che avverso il provvedimento può essere presentato ricorso in varie modalità (1) cosa che Ryanair ha immediatamente messo in atto diramando in contemporanea un comunicato nel quale viene precisato quanto segue:
Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, oggi (martedì, 19 agosto) ha incaricato i propri legali di impugnare immediatamente la sanzione infondata di 1,34 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’ambito della sua fallimentare indagine sul modello distributivo pro-consumatore di Ryanair. Dopo aver fatto perdere due anni di tempo a Ryanair, l’AGCM ora tenta di coprire questo fallimento sostenendo falsamente che semplici documenti interni di reportistica costituiscano un “business plan” di Ryanair per l’Italia, e affermando erroneamente che Ryanair avrebbe “omesso” di fornire tale presunto “business plan” all’AGCM. Ryanair ha collaborato pienamente a questa imbarazzante, ma fallimentare indagine dell’AGCM e farà ricorso per annullare questa sanzione priva di fondamento.
Aggiungendo inoltre: (2)
“Il modello di distribuzione diretta al consumatore di Ryanair è stato giudicato dalla Corte d’Appello di Milano, nel gennaio 2024, come “indubbiamente vantaggioso per i consumatori”. I consumatori e i visitatori italiani apprezzano il sito web e l’app mobile di Ryanair, motivo per cui oltre 50 milioni di cittadini/visitatori in Italia SCELGONO ogni anno di volare con le tariffe basse di Ryanair. Ryanair ha inoltre numerosi accordi distributivi sia con agenzie di viaggio online autorizzate (OTA) sia con agenzie di viaggio tradizionali italiane, che garantiscono trasparenza dei prezzi e impediscono ai consumatori di pagare tariffe eccessive.
La multa dell’AGCM di oggi è un disperato tentativo di pubbliche relazioni da parte dell’AGCM per coprire il fallimento della loro “visita” non annunciata presso gli uffici di Ryanair a Dublino nel marzo 2024, durante la quale hanno sprecato così tanto tempo a fotografare la nostra area ricreativa aziendale, da non riuscire a comprendere come funziona la più grande compagnia aerea low cost d’Europa a beneficio di milioni di consumatori/visitatori italiani. Questo “blitz” dell’AGCM non ha portato alla luce alcun comportamento anticoncorrenziale; quindi, ora hanno inventato questa multa sotto il falso pretesto che Ryanair avrebbe “omesso” di consegnare all’AGCM un “inesistente” business plan. Ryanair attende con impazienza di smascherare il fallimento imbarazzante di questa “indagine” dell’AGCM quando il caso approderà finalmente in Tribunale. Faremo anche ricorso contro questa sanzione infondata e guidata da logiche di pubbliche relazioni, che siamo certi sarà annullata dai giudici. Nessuno si lascerà ingannare da questo patetico tentativo dell’AGCM di multare Ryanair dopo che il loro “blitz pomeridiano” è fallito in modo così clamoroso.”
L’istruttoria dell’AGCM (A56BB- AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR), avviata il 14 settembre 2023 con delibera n. 30772, si articola su 26 pagine nelle quali viene riepilogato l’iter delle indagini. Andando comunque al cuore del problema e tenendo conto di quanto riportato nel comunicato del ricorso del vettore irlandese circa “l’inesistente” business plan, l’argomento focale della questione è indubbiamente costituito dal punto 147 della delibera: (3)
- Occorre, altresì, considerare che alla Parte è stata chiesta documentazione interna utile all’istruttoria A568, di cui era noto il perimetro; Ryanair DAC ha fornito solo documentazione pubblica (insufficiente ad assolvere al dovere di leale collaborazione), mentre le ispezioni svolte hanno messo in evidenza l’esistenza e la disponibilità di documentazione strategica interna descritta nella parte in fatto – a eccezione del doc. 177.181, per il quale non è stato possibile collocarne con certezza l’elaborazione nel periodo 2021-2023, e del doc. 177.197 del quale non è certa la natura prospettica o di programmazione – necessaria alla valutazione del caso, senza che la Parte abbia tentato di adottare qualsiasi accorgimento per cercare di individuare documentazione strategica interna rispondente alle precisazioni fornite dall’Autorità.
- Nella misura in cui l’omissione informativa contestata appare riconducibile a un comportamento gravemente negligente ed evitabile, si ravvisano i presupposti per contestare a Ryanair DAC di aver agito con colpa grave.
Quando venne avviata l’istruttoria pubblicammo in data 22 settembre 2023 una newsletter (4) alla quale rimandiamo i lettori per meglio comprendere i motivi delle questioni sollevate dall’Associazione Italiana Agenti di Viaggio e dalla Federazione del Turismo Organizzato, secondo le quali Ryanair avrebbe praticato alcune politiche discriminatorie e denigratorie nei confronti delle agenzie di viaggio tendenti a scoraggiare il cliente finale dal rivolgersi alle stesse per l’acquisto di biglietti Ryanair. Con tali comportamenti, avvertivano le due associazioni, si ravvisava una politica atta ad ostacolare ed escludere le agenzie di viaggio, tradizionali e online, dalla vendita dei biglietti Ryanair per canalizzare le vendite dei biglietti e di ulteriori servizi turistici sui propri canali diretti (sito e app) del vettore.
Fra l’avvio dell’istruttoria del settembre 2023 e la pubblicazione della delibera del luglio 2025, nel 2024 si sono inserite altre novità. In particolare in data 3 aprile 2024 con provvedimento 31151 la AGCM deliberava l’avvio di un procedimento cautelare (A56B) “volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato.”
La nutrita la lista dei “segnalanti e terzi intervenienti” relativa al provvedimento 31151 è riportata a fondo testo.
Non mancarono le reazioni di Ryanair a questo secondo provvedimento e in data 17 aprile 2024 la compagnia comunicò quanto segue:
“Ryanair ha chiesto oggi (mercoledì 17 aprile) all’AGCM di spiegare perché si è lasciata ingannare dalle OTA Pirata come eDreams e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha respinto le false affermazioni delle OTA Pirata ed ha stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair è “ragionevole”, ha portato a costi e tariffe più basse ed “indubbi vantaggi per i consumatori”. Tuttavia, a soli 3 mesi di distanza, questo caso mal giudicato dell’AGCM dimostra che eDreams ha ingannato l’AGCM, sostenendo falsamente che c’è un rischio immediato per la sua “stessa sopravvivenza” se non può continuare ad applicare dei markup nascosti ai servizi Ryanair in Italia. Questa evidente contraddizione tra la sentenza del Tribunale di Milano ed il caso dell’AGCM dimostra che l’AGCM ha erroneamente ignorato la sentenza del Tribunale di Milano, che infatti non viene citata nel suo caso.” (5)
Circa la sentenza di Milano i lettori che volessero approfondire tale aspetto possono trovare dettagli al comunicato di Ryanair del 14 febbraio 2024 (6).
Ma Ryanair non si è limitata ha emettere solo comunicati stampa ma anche a diffondere regolarmente survey mensili (OTA Pirate survey) nei quali vengono evidenziati i sovrapprezzi praticati rispetto alle sue tariffe, quelle che la compagnia irlandese fa pagare attraverso il suo sito. La tabella che segue mostra l’ultimo survey, il più recente, diramato nel corrente mese di Agosto 2025.

Il commento di Ryanair a quest’ultimo survey:
“Il nostro sondaggio di agosto mostra che non poche OTA che non hanno un accordo con Ryanair, come eDreams, Tix, Vola e Latamy, continuano a “danneggiare”(“to harm unsuspecting consumers”) con sovrapprezzi fino al 148% rispetto ai prezzi sul sito di Ryanair. Eppure i governi dell’UE e le autorità di tutela dei consumatori, così come l’inutile ministro spagnolo dei consumatori Bustinduy, non fanno nulla per impedire questo danno ai consumatori spagnoli. Continuano a chiudere un occhio su questo danno continuo ai consumatori. Chiediamo ai governi dell’UE e alle autorità di tutela dei consumatori di intervenire contro questi sovrapprezzi delle OTA, che stanno causando un danno reale ai consumatori di tutta Europa e in particolare in Spagna, dove l’OTA che applica i sovrapprezzi, eDreams, ha una forte presenza”. (7)
Quale commento conclusivo offrire ai nostri lettori? Il primo è che con Ryanair non ci si annoia mai e nel deserto del ferragosto all’italiana l’argomento ha contributo a tenerci in attività. Il secondo è che – a nostro parere- l’Agcm avrebbe dovuto far chiarezza sulle strategie commerciali del vettore, in particolare concentrandosi sui diversi canali di vendita. Ma di questo dettaglio, sul documento 31646 l’ultimo emanato dall’Agcm, si fa solo una rapida menzione. L’attenzione è tutta invece centrata sulla documentazione fornita da Ryanair in risposta al procedimento avviato.
Detto ciò, non ci stupiremmo affatto se al termine dei ricorsi e contro-ricorsi la compagnia irlandese alla fine non dovrà versare alcuna multa.
Tratto da Aviation-Industry-News.com
Lista dei segnalanti e terzi intervenienti così come riportata nel Provvedimento 31151
- L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (di seguito, “AIAV”) è l’associazione di categoria costituita nel 2002 che, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 1.900 agenzie di viaggio tradizionali dislocate in tutte le regioni d’Italia, con 8.500 punti vendita che rappresentano oltre il 35% delle agenzie di viaggio.
- La Federazione del Turismo Organizzato (di seguito, “FTO”) riunisce 1.900 soci attivi come tour operator, agenzie di viaggio, Online Travel Agencies (“OTA”), compagnie di assicurazione specializzate in turismo, e altre imprese attive nella filiera dei viaggi.
- L’Associazione Codici Lombardia – Centro per i Diritti del Cittadino (di seguito, “ACL”) e l’Associazione Codici Nazionale (di seguito, “Codici”) operano quali associazione rappresentative degli interessi e dei diritti degli utenti e dei consumatori.
- L’Associazione AdvUnite è una associazione di categoria, operante nel settore turistico, impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti ed interessi delle agenzie di viaggio.
- Associazione FIAVET (di seguito, “Fiavet”) è una associazione di categoria delle agenzie di viaggio che associa 17 associazioni regionali o ultra-regionali di agenzie di viaggio che, a loro volta, rappresentano circa 1.400 agenzie
- Vacaciones eDreams SL (di seguito, “eDreams”) opera come agenzia di viaggio online (Online Travel Agency – OTA), è uno dei principali marchi di viaggi online al mondo ed è particolarmente attiva nel mercato italiano.
- Kiwi.com s.r.o. (di seguito, “Kiwi”) opera con il sito web Kiwi.com e tramite la propria applicazione mobile ed è uno dei principali operatori attivi nel settore della intermediazione dei trasporti online (OTA).
- Federconsumatori APS – Milano e Regione Lombardia (di seguito, “Federconsumatori”) è una associazione, nelle sue articolazioni territoriali di Milano e della Lombardia, senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori ed utenti.
- BravoNext S.A. (di seguito, “Lastminute”) opera quale OTA e rivolge la propria offerta di servizi sul mercato italiano attraverso una molteplicità di siti web e di brand.
- Fru.PL S.A. (di seguito, “Fru”) opera quale OTA sia nei mercati europei che internazionali.
- eu Travel Tech (di seguito, “euTT”) è un’associazione di categoria che rappresenta e promuove gli interessi dei Global Distribution System (“GDS”) e degli intermediari per la prenotazione di viaggi, comprese le agenzie di viaggio online, dinanzi agli stakeholder e ai rappresentanti politici europei e nazionali.
- Booking.com B.V. (di seguito, “Booking.com”) è una OTA che presta – oltre ad altri servizi turistici – il servizio di prenotazione di biglietti aerei.
- Per l’esattezza queste le modalità dei ricorsi: “al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.”
- https://corporate.ryanair.com/novita/ryanair-ricorrera-in-appello-e-annullera-la-sanzione-infondata-di-e1-34m-imposta-dallagcm-volta-a-coprire-il-totale/
- Pagina 25 della delibera.
- https://www.aviation-industry-news.com/la-politica-commerciale-di-ryanair-sotto-lo-scrutinio-dell-agcm/
- https://italiavola.com/2024/04/16/il-caso-agcm-consente-ai-pirati-dellota-di-continuare-a-sovraccaricare-i-consumatori/
- https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-welcomes-milan-court-ruling-upholding-ryanairs-exclusive-online-distribution-model/
- https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-august-survey-exposes-otas-edreams-tix-vola-latamy-overcharging-up-to-148-over-ryanair-prices/