Con riferimento al proficuo dialogo avviato tra ASTOI Confindustria Viaggi e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, incentrato sull’illustrazione del nuovo contributo per finanziare l’Antitrust che prevede, per le imprese con ricavi totali di almeno 50 milioni di euro, il versamento di un importo pari allo 0,08 per mille del fatturato, l’Associazione ha ottenuto dall’Authority risposta positiva alla richiesta di considerare le specificità dei settori in cui operano i tour operator e le agenzie di viaggi.

“Negli ultimi due mesi”, dichiara Nardo Filippetti, Presidente di ASTOI Confindustria Viaggi, “si sono tenuti alcuni scambi di corrispondenza tra la nostra Associazione e l’Authority, nel corso dei quali abbiamo avuto modo di illustrare le peculiarità del nostro comparto ai fini del metodo di calcolo del contributo per il finanziamento dell’Antitrust. In tali occasioni”, continua Filippetti, “l’Antitrust, nelle persone del Presidente Pitruzzella e del suo staff, si è dimostrata un interlocutore serio, concreto e disponibile a considerare le specificità dell’attività svolta dai tour operator e dalle agenzie di viaggi e i loro ricavi ‘effettivi’, anche alla luce dei principi comunitari in materia di individuazione del fatturato ai fini del controllo sulle concentrazioni. Infatti”, prosegue Filippetti, “l’attività dei nostri associati si sostanzia nella preacquisizione di servizi da terzi fornitori e nella rivendita ai viaggiatori di tali servizi inclusi in un pacchetto. Il pacchetto turistico viene poi venduto ai clienti ad un prezzo finale che, appunto, ricomprende i costi sostenuti dagli operatori per l’acquisizione di tali servizi.

Anche per le agenzie di viaggi i ricavi effettivi sono rappresentati dalle provvigioni attive percepite per l’attività di intermediazione. Pertanto, abbiamo lavorato con i nostri tecnici ed i nostri associati per proporre all’Authority di assumere come base di calcolo per i tour operator i ricavi della Voce A1 del conto economico, sottraendo alla stessa i soli costi diretti sostenuti per l’acquisizione dei servizi presso i fornitori terzi e le provvigioni passive pagate alle agenzie di viaggi, mentre per le agenzie di viaggi di considerare come base di calcolo la parte della Voce A1 del conto economico relativa alle sole provvigioni attive percepite per l’attività di intermediazione.

Abbiamo ricevuto risposta positiva alla nostra richiesta e, pertanto, per le nostre imprese che abbiano già versato tale contributo (la scadenza era fissata al 30 ottobre u.s.) l’Authority procederà, a seguito di apposita istanza, al rimborso della differenza tra quanto già versato e quanto l’azienda avrebbe dovuto versare sulla base del criterio suddetto, mentre per le imprese che non abbiano ancora versato, le stesse potranno procedere a versare il contributo calcolato sulla base del criterio da noi proposto ed accettato dall’Antitrust”.